Cassazione Civile, Ordinanza n. 10363/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento intimato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso per violazione dei criteri di scelta, dopo aver accertato l'imputazione giuridica dei rapporti di lavoro del personale di volo alla società capofila, e avevano disposto la reintegrazione della lavoratrice e il pagamento di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, entro il limite di dodici mensilità, oltre contributi. La corte territoriale aveva però detratto dall'indennità, a titolo di aliunde perceptum, una somma corrispondente a due mensilità per altra attività lavorativa svolta dalla dipendente nel periodo di estromissione. In cassazione la società ha proposto ricorso principale con tre motivi, ma poi ha notificato rinuncia al ricorso chiedendo l'estinzione del giudizio; la lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo, insistendo per le spese e per l'accoglimento del proprio ricorso. La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia della società e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ma ha escluso che ciò estinguesse automaticamente il processo perché era pendente il ricorso incidentale. Ha quindi accolto il ricorso incidentale, ritenendo erronea la detrazione dell'aliunde perceptum concreto: ai fini dell'art. 18, comma 4, St. lav., l'indennità risarcitoria va calcolata sull'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, deducendo quanto percepito o percepibile nel periodo di estromissione, ma senza attribuire rilievo alla collocazione temporale delle attività lavorative svolte; se il risultato del calcolo supera o raggiunge il tetto di dodici mensilità, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale limite massimo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Sassari, sezione distaccata di Cagliari, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società a seguito della rinuncia notificata; ha accolto il ricorso incidentale della lavoratrice; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'aliunde perceptum e ha rinviato alla Corte d'appello di Sassari, sezione distaccata di Cagliari, per un nuovo esame conforme al principio di diritto sul calcolo dell'indennità risarcitoria e per la regolazione delle spese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto della rinuncia al ricorso principale.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve essere formulata in atto univocamente abdicativo e sottoscritto dalla parte e dai difensori; se rituale e notificata alle parti costituite produce effetti processuali.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale determina l'effetto estintivo; la condanna alle spese non è pronunciata se le altre parti vi aderiscono con le modalità previste, mentre in mancanza di accettazione il giudice può condannare alle spese la parte che ha dato causa al processo.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo con reintegrazione va calcolata sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, detraendo l'aliunde perceptum o percipiendum, entro il limite massimo di dodici mensilità, senza considerare la collocazione temporale delle attività lavorative svolte nel periodo di estromissione.
art. 1, comma 42, L. n. 92/2012
Norma modificativa dell'art. 18, comma 4, St. lav., richiamata per la disciplina del criterio di quantificazione dell'indennità risarcitoria.
art. 18, comma 4, legge n. 300/1970
Il criterio di calcolo dell'indennità risarcitoria è quello dell'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, con deduzione di quanto percepito o percepibile e con il tetto massimo di dodici mensilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e notificata, è efficace senza bisogno di accettazione della controparte e determina la carenza di interesse a coltivare quel mezzo di impugnazione.
- La pendenza di un ricorso incidentale impedisce la declaratoria di estinzione dell'intero giudizio per effetto della sola rinuncia al ricorso principale, dovendo il giudice pronunciarsi sull'impugnazione incidentale.
- Nel regime dell'art. 18, comma 4, St. lav., l'indennità risarcitoria conseguente alla reintegrazione va determinata confrontando l'intero periodo tra licenziamento e reintegrazione con quanto il lavoratore abbia percepito o possa percepire nello stesso intervallo, senza attribuire rilievo alla sequenza temporale delle occupazioni reperite dopo il recesso.
- Se il risultato del calcolo dell'indennità risarcitoria supera o eguaglia il limite massimo legale, l'indennità deve essere liquidata entro quel tetto massimo, non potendo operare una ulteriore riduzione per singole mensilità di aliunde percepito collocate in un diverso segmento temporale.
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