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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03844/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

L’ente proprietario di alcuni immobili destinati a edilizia residenziale pubblica ha impugnato, prima in appello e poi in cassazione, un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 emesso dal Comune. La lite ruota attorno alla spettanza dell’esenzione IMU: il ricorrente sosteneva che gli alloggi in questione dovessero essere trattati come alloggi sociali e, quindi, godere dell’esenzione; inoltre ha censurato la sentenza d’appello per motivazione contraddittoria o meramente apparente. La Corte tributaria regionale aveva invece ritenuto che gli immobili fossero alloggi di edilizia residenziale pubblica e non alloggi sociali, evidenziando che i canoni di locazione, pur inferiori ai valori di mercato, non erano simbolici ma idonei a remunerare costi e capitale investito. In cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione di norme statali e regionali in tema di IMU, alloggi sociali ed edilizia residenziale pubblica; dall’altro, nullità della sentenza per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base alla disciplina IMU e alla giurisprudenza richiamata, l’esenzione spetta solo agli alloggi sociali come definiti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008, mentre gli alloggi di edilizia residenziale pubblica restano distinti e, nel caso concreto, non risultava dimostrata la loro riconducibilità alla categoria degli alloggi sociali. Ha inoltre affermato che i canoni applicati non erano simbolici, ma remunerativi del capitale investito e quindi incompatibili con il requisito delle modalità non commerciali richiesto per l’esenzione. Il secondo motivo è stato esaminato per primo ma ritenuto infondato, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile, idonea a consentire il controllo del percorso logico-giuridico. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune; è stato altresì dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto quale parametro della censura di violazione di legge relativa al regime IMU applicabile agli immobili in questione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto quale parametro della censura di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è sindacabile solo nei ristretti limiti del minimo costituzionale e dell’omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione si traduce in nullità della sentenza

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per escludere l’ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme, mancando l’indicazione di divergenze tra le rationes di primo e secondo grado

  • art. 14 preleggi

    le esenzioni e agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non si prestano ad analogia o interpretazione estensiva

  • art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102

    richiamato per distinguere il trattamento degli alloggi sociali e degli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica nel regime IMU

  • art. 4 D.L. 102/2013

    indicato come base dell’esenzione IMU per gli alloggi sociali a decorrere dal 1° gennaio 2014

  • art. 8, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato come disposizione che contempla le unità immobiliari degli istituti case popolari e i relativi regimi agevolativi

  • art. 13, comma 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    riconosce una detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica

  • art. 13, comma 2, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiamato quale previsione di esenzione per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

  • art. 1, comma 707, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    richiamato nel primo motivo come parte del quadro normativo IMU applicabile

  • artt. 1 e 33 L.R. Calabria 25 novembre 1996, n. 32

    richiamati per sostenere la natura non simbolica del canone di locazione applicato agli alloggi gestiti dall’ente

  • D.M. 22 aprile 2008

    richiamato quale fonte di definizione degli alloggi sociali e dei relativi requisiti oggettivi

  • D.M. 26 giugno 2012, n. 200

    richiamato per definire il concetto di modalità non commerciali e di corrispettivo simbolico ai fini dell’esenzione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia fiscale, le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione: non è consentito estendere il beneficio a casi non espressamente contemplati dalla legge mediante analogia o interpretazione estensiva.
  • Ai fini dell’esenzione IMU, gli alloggi sociali costituiscono una categoria autonoma e distinta rispetto agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; non è sufficiente la sola finalità sociale dell’ente proprietario o assegnante, occorrendo la riconducibilità dell’immobile ai requisiti normativi dell’alloggio sociale.
  • Il diritto all’esenzione o all’agevolazione per immobili destinati a finalità sociali presuppone che l’utilizzo avvenga con modalità non commerciali; un canone che remuneri costi di gestione o capitale investito, anche se inferiore ai valori di mercato, non è di regola un corrispettivo simbolico.
  • Il vizio di motivazione della sentenza è oggi deducibile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale: mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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