Ordinanza n. 5342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 20/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento relativa a un debito di € 149.746,53 per l’annata lattiero-casearia 2014/2015, nonché sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 20/2025
Esito
La controversia
L’azienda agricola ha appellato la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 20/2025, avente ad oggetto l’intimazione di pagamento notificata il 3 aprile 2023 per il prelievo supplementare relativo all’annata lattiero-casearia 2014/2015. Nel corso del giudizio d’appello ha comunicato di avere presentato istanza di adesione alla procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, come modificato e integrato dalla l. n. 103/2023 e dall’art. 1, comma 554, della l. n. 207/2024, innanzi all’organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Poiché la procedura era ancora in corso e l’eventuale accordo transattivo avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere, l’appellante ha chiesto il rinvio dell’udienza di trattazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la definizione immediata del giudizio avrebbe potuto precludere all’appellante l’accesso ai benefici della procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, la quale è finalizzata anche alla definizione di contenziosi ancora pendenti relativi alle posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare lattiero-caseario. Il Collegio ha escluso la sospensione del processo, rilevando che le ipotesi di sospensione previste dal codice del processo amministrativo sono tassative e che la fattispecie non rientra in esse. Ha tuttavia ravvisato un caso eccezionale idoneo a giustificare, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della trattazione, così da consentire la prosecuzione della procedura transattiva. L’udienza è stata quindi rinviata al 20 maggio 2027, con invito all’appellante a depositare documentati aggiornamenti sull’esito della procedura.
Norme richiamate
art. 10-ter d.l. n. 69/2023
definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all’articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
La disposizione istituisce una procedura transattiva per la definizione di determinate posizioni debitorie e, secondo il Collegio, è preordinata anche alla definizione di contenziosi ancora in essere.
l. n. 103/2023
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 69/2023 contenente l’art. 10-ter richiamato nell’ordinanza.
art. 1, comma 554, l. n. 207/2024
È indicato nell’ordinanza come disposizione che ha introdotto l’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023 nella formulazione rilevante.
art. 73, comma 1-bis c.p.a.
Consente, in presenza di un caso eccezionale, il rinvio della causa; il Collegio lo ha applicato per permettere la prosecuzione della procedura transattiva.
art. 8-ter d.l. n. 5/2009
È richiamato quale disposizione relativa al Registro nazionale dei debiti nel quale devono essere iscritte le posizioni debitorie interessate dalla procedura transattiva.
Massime di principio
- Le ipotesi di sospensione del processo amministrativo previste dal codice del processo amministrativo sono tassative; una procedura amministrativa o transattiva sopravvenuta non determina di per sé la sospensione quando non rientri in una delle fattispecie codicistiche.
- Quando una normativa sopravvenuta prevede una procedura transattiva destinata a definire anche contenziosi pendenti, la definizione immediata della causa può essere preclusiva dell’accesso ai relativi benefici e giustificare, in presenza di circostanze eccezionali, il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- Il rinvio eccezionale della trattazione può essere disposto per consentire alla parte di completare una procedura amministrativa transattiva ancora in corso, senza che ciò comporti una sospensione formale del processo.
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