Sentenza n. 538/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2478/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 31.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 17231/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per tre annualità, oltre al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente, con riferimento a contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, per tre annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i termini processuali per l'azione di ottemperanza e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli e constatata l'assenza di prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha ordinato il deposito della prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di persistente inerzia. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche successivo all'insediamento del commissario, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La liquidazione dell'eventuale penalità maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma attribuisce al giudice amministrativo la competenza a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo di conformazione al caso deciso.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata determinata mediante riferimento agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 1 c.p.a.
La funzione compulsiva dell'astreinte è stata ricondotta al principio di effettività della tutela.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni è stato ritenuto decorso inutilmente.
art. 1 l. n. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto al ricorrente dal giudicato ordinario.
art. 115 c.p.a.
La notificazione della sentenza all'amministrazione è stata considerata ai fini dell'esecuzione del titolo nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali relativi al rito camerale dell'ottemperanza sono stati ritenuti rispettati.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
La disposizione individua la struttura dirigenziale del Ministero presso la quale è stato individuato il commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando si chieda l'adempimento dell'obbligo amministrativo di conformarsi al contenuto del giudicato nel caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato e siano decorsi i termini previsti per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione del giudicato, la mancanza di uno stanziamento specifico, l'esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, non risarcitoria o meramente sanzionatoria; può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrere dalla scadenza del termine assegnato per adempiere e deve essere assoggettata a un limite massimo non manifestamente iniquo.
- La nomina del commissario ad acta non esclude il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento opera una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l'astreinte può cessare con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche dopo l'insediamento del commissario.
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