Sentenza del 30/11/2022 n. 35297 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza della Corte di cassazione n. 6626/2021 sostenendo che la Corte aveva commesso un errore di fatto revocatorio (art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4): l'ordinanza dava per scontato che il ricorso per cassazione fosse fondato su un unico motivo, mentre in realtà erano tre. In particolare i motivi omessi riguardavano: 1) la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41/1995, art. 15 (limiti alla rettifica del corrispettivo nelle cessioni immobiliari ai fini IVA); 2) l'omesso esame della non pertinenza della dichiarazione resa da A.A. (atto riferito ad un periodo d'imposta diverso dal 2003). La società chiedeva la revoca dell'ordinanza percheé la mancata lettura ed esame dei secondi e terzi motivi costituiva un errore di percezione del fatto processuale e non una semplice valutazione giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per revocazione della San Basilio. Ha ritenuto sussistente l'errore di fatto nella parte in cui l'ordinanza n. 6626/2021 non ha esaminato il secondo e il terzo motivo del ricorso per cassazione; ha giudicato in rescissorio e ha accolto il secondo motivo di ricorso (relativo all'applicazione dell'art. 15 del D.L. 41/1995), assorbendo il terzo. Conseguentemente la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 135/21/2013 è stata cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa è rinviata alla CTR di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e per la determinazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.L. 27 marzo 1995, n. 41, art. 15
Limita il potere dell'Amministrazione finanziaria di rettificare il corrispettivo nelle cessioni di fabbricati (gruppi A, B, C) quando il prezzo indicato nell'atto è uguale o superiore al valore determinato ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 4: la rettifica è ammessa solo se il diverso prezzo risulta da atto o documento scritto. Si applica ratione temporis agli atti formati anteriormente all'abrogazione (4/7/2006).
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4
Fornisce il parametro catastale (rendita catastale convertita) usato come riferimento per valutare la congruità del corrispettivo dichiarato; l'accertamento basato su tale parametro richiede prova documentale per rettifiche quando il corrispettivo in atto è non inferiore al valore parametrico.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35
art. 35 (disposizioni che hanno ampliato i poteri di accertamento e modificato limiti)
Ha modificato la disciplina dell'accertamento (ampliando poteri) ed ha abrogato l'efficacia di talune disposizioni anteriori; tuttavia la Corte ha ritenuto che tali modifiche non siano retroattive: per atti anteriori al 04/07/2006 continuano ad applicarsi i limiti previsti dall'art. 15 del D.L. 41/1995 e dall'art. 52 T.U.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13
Principio generale secondo il quale la base imponibile IVA è costituita dall'ammontare complessivo del corrispettivo effettivamente pagato; l'art.15 va interpretato alla luce di tale principio, ma introduce limiti procedurali all'attività di rettifica per atti anteriori alla abrogazione.
Codice di procedura civile: art. 395, art. 391-bis, art. 360
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 391-bis c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Stabiliscono i presupposti della revocazione per errore di fatto (necessità che l'errore consista in un'oggettiva svista o falsa percezione di un fatto desumibile dagli atti), i limiti dell'impugnazione per revocazione e le norme di devoluzione per i motivi di cassazione (es.: vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi o violazione di norme).
Massime di principio
- Per atti di compravendita immobiliari stipulati anteriormente al 4/7/2006, se il corrispettivo indicato nell'atto è uguale o superiore al valore determinato ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 4, l'Amministrazione non può rettificare la base imponibile IVA sulla base di mere presunzioni: la rettifica è ammessa solo se emerge da atto o documento scritto un prezzo maggiore (es. contratto preliminare, contratto di mutuo, scritture bancarie).
- La prova del prezzo reale maggiore deve essere documentale; la prova presuntiva (stima, comparazioni) non è sufficiente quando opera la tutela speciale introdotta dall'art. 15 DL 41/1995 per atti anteriori all'abrogazione.
- La revocazione per errore di fatto della Corte di cassazione è ammissibile solo se l'errore è una svista oggettiva e immediatamente rilevabile dal confronto tra la pronuncia e gli atti processuali (omesso esame di motivi effettivamente presenti e decisivi), non quando si discute la correttezza o la completezza della motivazione (che è errore di giudizio).
- Se in sentenza di merito il prezzo dichiarato appare compatibile con il parametro catastale, il giudice che accerta una maggiore base imponibile deve verificare l'esistenza di documenti che indichino un prezzo reale maggiore prima di fondare la rettifica su presunzioni.
- In casi analoghi, il contribuente deve conservare e produrre atti probatori scritti (contratto preliminare, rogito, atti finanziari, contratti di mutuo, documenti bancari) per impedire rettifiche basate su accertamenti estimativi; l'Amministrazione deve indicare specifici atti o documenti da cui risulti un diverso corrispettivo.
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