Cassazione Penale, Sentenza n. 13109/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Martina Pacenza ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Parma che aveva in gran parte rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto a carico del padre Giacomo Pacenza. La ricorrente ha contestato che la Matis Group s.r.l. e i relativi beni fossero riconducibili al padre, sostenendo invece la piena ed esclusiva disponibilità della società da parte sua (socio unico e rappresentante legale). Ha altresì censurato la presunta carenza di motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e per vizi gravi della motivazione. Ha ritenuto che il Tribunale di Parma avesse fornito motivazione congrua e coerente, basata sugli accertamenti della Guardia di Finanza (informativa del 17/6/2024) e su dichiarazioni (es. di Alberto Lippa), circa la riconducibilità delle quote della Matis Group s.r.l. all'indagato. Quanto al periculum in mora, la Corte ha rilevato che la motivazione è implicitamente presente e che, in assenza di un motivo specifico di riesame sul punto, il giudice non è obbligato a una motivazione più esplicita; inoltre la confisca obbligatoria e la natura societaria dei beni rendono il pericolo di dispersione plausibile per sé. Il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma finale, codice penale
Norma richiamata quale riferimento al tipo di reato oggetto delle indagini, collegata alla misura cautelare patrimoniale disposta.
art. 31, legge 646 del 1982
Norma richiamata (legge antimafia) collegata ai provvedimenti di sequestro preventivo e confisca dei proventi del reato; la confisca può essere obbligatoria in alcuni casi, rilevante per la valutazione del periculum in mora.
Giurisprudenza: Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e altra giurisprudenza citata
Principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e comprende errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali tanto gravi da rendere insufficiente l'apparato argomentativo.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23713 del 23/4/2024 (Ruggiero) e altre pronunce citate
Principio secondo cui, nel ricorso di un terzo contro sequestro preventivo, i motivi devono riferirsi alla titolarità effettiva e alla disponibilità del bene; i vizi relativi a fumus e periculum incidono solo se rilevanti rispetto alla natura non fittizia dell'intestazione.
Massime di principio
- Il terzo che impugna un sequestro preventivo deve concentrare il ricorso sulla prova della titolarità effettiva e della reale disponibilità del bene: la perdita di tali elementi rende debole il ricorso.
- La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari patrimoniali interviene solo per violazione di legge o per vizi motivazionali particolarmente gravi; questioni meramente valutative da parte del giudice del merito sono difficili da ribaltare.
- Se la confisca è obbligatoria o il bene è intestato a una persona giuridica, il pericolo di dispersione può essere ritenuto in re ipsa; dunque l'assenza di una motivazione esplicita sul periculum non sempre comporta l'annullamento del provvedimento.
- Il giudice non è tenuto a motivare in modo esteso su questioni che non siano state dedotte specificamente dalle parti nei gradi precedenti: mancate deduzioni limitano la tutela nell'istanza successiva.
- Per aumentare le probabilità di successo in situazioni analoghe, il terzo deve documentare con elementi concreti e specifici la separazione patrimoniale e l'assenza di disponibilità da parte dell'indagato (conti distinti, atti societari, flussi finanziari, prove testimoniali/istruttorie).
- Le contestazioni di mera insufficienza motivazionale devono dimostrare che la motivazione è del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; critiche generiche non sono sufficienti in cassazione.
- È utile sollevare in sede di riesame e nei gradi precedenti, con motivi chiari e specifici, la questione del periculum in mora quando si ritiene che esso non sussista, perché l'omessa deduzione può rendere superflua qualsiasi motivazione successiva.
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