Cassazione Civile, Ordinanza n. 20603/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto pubblico dal quale era derivato un credito dell’appaltatrice verso il consorzio committente, poi ceduto a un istituto di credito. A fronte del mancato pagamento di alcune somme, la banca cessionaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell’appaltatrice e dei fideiussori; questi avevano proposto opposizione, rigettata in primo grado e in appello. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d’appello con due motivi: con il primo hanno sostenuto che la sospensione dei pagamenti prevista dall’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 per mancata trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori non fosse applicabile perché, nelle more, l’appaltatrice era stata ammessa al concordato preventivo; con il secondo hanno dedotto la violazione del giudicato esterno, assumendo che in altro giudizio relativo al medesimo appalto si fosse già affermata l’inapplicabilità del meccanismo di sospensione in caso di concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il meccanismo di sospensione dei pagamenti dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 resta compatibile con il concordato preventivo, poiché tale procedura non determina lo scioglimento automatico del contratto, a differenza del fallimento, e conserva la continuità dei rapporti contrattuali. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, escludendo l’esistenza di un giudicato esterno rilevante, perché il precedente giudizio aveva oggetto e parti diverse. Conseguentemente ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006
"Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari"
La sospensione dei pagamenti per mancata trasmissione delle quietanze è applicabile nei rapporti in bonis e resta compatibile con il concordato preventivo, mentre non opera nel fallimento perché lo scioglimento del contratto ne elimina il presupposto funzionale.
art. 118, comma 3-bis, d.lgs. 163/2006
"è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti"
La norma è richiamata come conferma dell’orientamento conservativo che valorizza la continuità del rapporto contrattuale in pendenza di concordato preventivo con continuità aziendale.
art. 81 l. fall.
Nel fallimento il contratto di appalto si scioglie ipso iure, con conseguente inoperatività del meccanismo di cui all’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006.
art. 111, comma 2, l.fall.
È escluso che il subappaltatore possa avvalersi della prededuzione nel contesto considerato; il suo credito resta da soddisfare come credito concorsuale secondo la par condicio creditorum.
art. 169-bis l. fall.
La disciplina dello scioglimento autorizzato dei contratti nel concordato è letta come indice della regola generale per cui l’ammissione alla procedura non travolge automaticamente i rapporti contrattuali in essere.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La lunga narrativa del ricorso è ritenuta sufficiente a soddisfare la funzione di esposizione dei fatti di causa richiesta dal ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Il meccanismo di sospensione dei pagamenti previsto in materia di subappalto pubblico per mancata produzione delle fatture quietanzate presuppone la permanenza del rapporto contrattuale e, quindi, è incompatibile con lo scioglimento automatico del contratto che si verifica nel fallimento.
- L’ammissione dell’appaltatore al concordato preventivo non determina, di per sé, la cessazione dei rapporti contrattuali pendenti; perciò non esclude l’operatività della disciplina che condiziona i pagamenti al rispetto degli adempimenti verso i subappaltatori.
- La disciplina concorsuale del concordato preventivo è improntata a finalità conservative dell’impresa e valorizza la continuità dei rapporti contrattuali, salvo i casi di scioglimento autorizzato previsti dalla legge.
- Il giudicato esterno è rilevante solo se il precedente giudizio e quello successivo coincidono, oltre che per petitum e causa petendi, anche per i soggetti processuali; la mera identità di questioni giuridiche non basta.
- In sede di legittimità, l’esistenza e la portata del giudicato esterno possono essere accertate direttamente dalla Corte mediante esame degli atti processuali.
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