Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25854/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a una società che svolgeva attività di compravendita immobiliare un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati con conseguenti maggiori imposte dirette e IVA, oltre alle sanzioni. La contestazione si fondava sul rilievo che, per alcune cessioni immobiliari, i prezzi indicati negli atti di vendita risultavano inferiori sia agli importi dei mutui accesi dagli acquirenti sia ai valori emergenti dalle perizie redatte per l'erogazione dei mutui, elementi ritenuti indizi di un corrispettivo effettivo più elevato. La società aveva impugnato l'accertamento, prima senza successo in primo grado e poi ottenendo l'accoglimento in appello. In cassazione l'Agenzia denunciava, con due motivi, la violazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse svalutato indebitamente gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio; con il secondo motivo deduceva anche la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per aver la CTR qualificato come fatto notorio l'assunto secondo cui gli acquirenti ottengono perizie sovrastimate per ottenere mutui di importo maggiore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che la documentazione bancaria e le perizie di stima acquisite agli atti, recando valori superiori a quelli dichiarati negli atti di trasferimento, non potevano essere ignorate nella valutazione del quadro indiziario ai fini dell'accertamento induttivo di maggiori ricavi. Ha inoltre censurato la CTR per avere attribuito natura di fatto notorio a una circostanza che implica valutazioni tecniche e non integra una nozione di comune esperienza. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando il quadro indiziario sia connotato da gravità, precisione e concordanza; lo scostamento tra prezzo dichiarato e mutuo/perizia può costituire elemento idoneo.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento fiscale contestato.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale base normativa per il recupero a tassazione ai fini IVA.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può porre a fondamento della decisione un fatto notorio che non abbia i requisiti rigorosi della comune esperienza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la decisione della CTR sulla prova e sull'uso del fatto notorio.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma di poter controllare in cassazione anche la corretta applicazione concreta della norma sulle presunzioni semplici, non solo la sua enunciazione astratta.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il vizio è stato ricondotto alla violazione o falsa applicazione di legge, comprensiva della non corretta sussunzione concreta degli elementi di fatto nella norma.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, il maggior reddito può essere fondato sullo scostamento tra il prezzo dichiarato nella compravendita immobiliare e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, senza violazione delle regole sull'onere della prova, purché il dato sia inserito in un quadro indiziario valutato secondo gravità, precisione e concordanza.
  • Ai fini della prova presuntiva, la documentazione bancaria e le perizie di stima acquisite in relazione al mutuo non possono essere pretermesse dal giudice di merito se recano valori superiori a quelli dichiarati nell'atto di trasferimento.
  • Il fatto notorio va inteso in senso rigoroso: sono ammissibili solo nozioni di comune esperienza davvero universali e indubitabili; restano escluse le valutazioni tecniche, le nozioni specialistiche e le conoscenze ricavate dalla scienza privata del giudice.
  • In cassazione è censurabile per violazione di legge non solo l'erronea formulazione astratta del criterio normativo sulle presunzioni, ma anche la sua scorretta applicazione concreta alla fattispecie documentata in atti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.