Sentenza n. 227/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di respingimento alla frontiera emessi dalla Polizia di Frontiera presso l'aeroporto di Orio al Serio il 12 maggio 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di respingimento sostenendo, innanzitutto, che essi fossero fondati sulla loro asserita pericolosità per l'ordine pubblico e che fossero illegittimi per difetto di motivazione, non indicando gli elementi dai quali sarebbe stata desunta tale pericolosità. A sostegno, hanno evidenziato che uno dei ricorrenti aveva precedenti penali risalenti, divenuti irrevocabili nel 2007 e nel 2008, per i quali era stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione, in parte coperti da indulto, e che aveva presentato domanda di riabilitazione; l'altro ricorrente era invece privo di precedenti penali. Hanno inoltre dedotto di essersi recati in Italia in precedenti occasioni senza essere respinti e di dover entrare nel territorio nazionale per sottoporsi a visite e controlli medici periodici. È stata altresì proposta domanda di risarcimento dei danni, con riserva di quantificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che i provvedimenti non erano motivati dalla pericolosità dei ricorrenti per l'ordine pubblico, bensì da ragioni di salute pubblica connesse alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 vigenti nel maggio 2021. Nei moduli era stata barrata la voce relativa alla pericolosità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, ma nei commenti era stato espressamente richiamato il D.P.C.M. 2 marzo 2021 e il successivo decreto-legge, nonché gli artt. 49, 50 e 51 del D.P.C.M. Il giudice ha rilevato che l'Albania era inclusa nell'elenco E dell'allegato 20 e che l'ingresso era vietato salvo specifiche eccezioni, tra cui le esigenze di salute, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000. I ricorrenti non hanno dimostrato di avere prodotto la prescritta dichiarazione sostitutiva. Inoltre, le visite mediche prenotate per il 13 e 14 maggio 2021 non avrebbero comunque potuto essere effettuate, poiché l'art. 51 del D.P.C.M. imponeva, dopo l'ingresso, l'isolamento fiduciario per quattordici giorni. La domanda risarcitoria è stata respinta sia perché i provvedimenti erano legittimi, sia perché i ricorrenti non avevano illustrato la domanda, quantificato il danno né fornito prova dei pregiudizi subiti. Le spese sono state compensate, in ragione della costituzione meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
La disposizione è richiamata nel modello di respingimento; il giudice ha ritenuto che, nel caso concreto, il riferimento alla salute pubblica fosse collegato alle misure emergenziali anti-Covid e non a una valutazione individuale di pericolosità per l'ordine pubblico.
art. 49 D.P.C.M. 2 marzo 2021
Prevedeva il divieto di ingresso in Italia per chi, nei quattordici giorni antecedenti, avesse soggiornato o transitato negli Stati e territori dell'elenco E, salvo specifiche eccezioni, tra cui le esigenze di salute da comprovare secondo le modalità prescritte.
art. 50, comma 1, D.P.C.M. 2 marzo 2021
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà
Imponeva di comprovare i motivi derogatori al divieto di ingresso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000.
art. 51 D.P.C.M. 2 marzo 2021
isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni
Prevedeva l'obbligo di isolamento fiduciario successivo all'ingresso, circostanza che rendeva comunque non immediatamente fruibili le visite mediche prenotate dai ricorrenti nei due giorni successivi all'arrivo.
artt. 46-47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Disciplinano la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richieste dalla disciplina emergenziale per comprovare il motivo di ingresso.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di un illecito amministrativo, nonché per la mancata allegazione, quantificazione e prova del danno.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di respingimento alla frontiera richiama, nel campo relativo alla pericolosità, la salute pubblica e specifiche disposizioni emergenziali anti-pandemiche, la motivazione deve essere interpretata in relazione al complessivo contenuto dell'atto: il riferimento può riguardare il mancato possesso dei requisiti sanitari e documentali per l'ingresso, non una valutazione individuale di pericolosità per l'ordine pubblico.
- In presenza di un divieto emergenziale di ingresso riferito ai viaggiatori provenienti da determinati Stati, la deroga per esigenze di salute richiede la comprovazione mediante la dichiarazione sostitutiva prescritta dalla disciplina applicabile; la mera allegazione di visite mediche prenotate non è sufficiente se non risulta adempiuto tale onere documentale.
- La prenotazione di visite mediche nei giorni immediatamente successivi all'ingresso non rende automaticamente illegittimo il respingimento quando la disciplina emergenziale impone comunque, dopo l'ingresso, un periodo di isolamento fiduciario incompatibile con l'effettuazione delle visite.
- La domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa deve essere specificamente allegata, quantificata e provata; la sua formulazione generica, accompagnata dalla riserva di quantificazione e priva di prova del pregiudizio, non consente l'accoglimento.
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