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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 900/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 17/02/2023 che aveva condannato Piro Pasquale per plurimi episodi di truffa. Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 523 c.p.p. perché le parti civili in appello non avrebbero depositato conclusioni scritte, rendendo viziata la decisione favorevole alle parti civili; 2) vizio procedurale relativo alla richiesta di patteggiamento ritenuta prima ammissibile e poi dichiarata inammissibile da altro giudice, con richiesta di rimessione per svolgimento del rito premiale; 3) intervenuta prescrizione di alcune fattispecie (capi sub e) ed f) della sentenza) per le date indicate nell'imputazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che il mancato deposito di conclusioni scritte delle parti civili in appello determini rinuncia tacita: richiamando il principio di immanenza (art. 76 c.p.p.) ha affermato che le conclusioni di primo grado restano efficaci in ogni stato e grado del processo. Sul secondo motivo ha dichiarato il gravame inammissibile per aspecificità e reiterazione di censure già valutate in appello; ha confermato il principio che l'accertamento dell'ammissibilità dell'istanza di patteggiamento è distinto dalla valutazione di accoglimento nel merito (art. 444 c.p.p.), la quale può essere negativa se la pena proposta è incongrua rispetto alla gravità dei fatti. Sul terzo motivo ha ritenuto la censura generica e non confrontata con gli elementi che interrompono o sospendono la prescrizione (in particolare la recidiva infraquinquennale e le ordinanze di rinvio), concludendo che i reati contestati non erano prescritti. Per queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. in L. n. 176/2020)

    Permette il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte prende atto che il procedimento è stato trattato secondo la normativa emergenziale indicata

  • art. 523 c.p.p.

    La norma sulle conclusioni scritte in appello non comporta, secondo la Corte, rinuncia tacita della parte civile se queste non sono depositate; le conclusioni di primo grado restano efficaci nei gradi successivi

  • art. 76 c.p.p.

    Principio di immanenza della costituzione di parte civile: una volta costituita la parte civile mantiene la propria posizione in ogni stato e grado del processo

  • art. 82 c.p.p.

    La disposizione relativa alla mancata formazione del petitum si applica al primo grado; non opera automaticamente per l'appello quando esistono conclusioni di primo grado

  • art. 444 e art. 446 c.p.p.

    Regolano il patteggiamento: la Corte sottolinea la distinzione tra verifica formale di ammissibilità dell'istanza e valutazione di congruità/accoglimento nel merito, che resta discrezionale

  • art. 129 c.p.p.

    Cause di proscioglimento da valutare nella fase di accoglimento del patteggiamento; la loro assenza è elemento della valutazione di congruità della pena

  • art. 99 c.p. comma 2 n.2

    Recidiva infraquinquennale: circostanza aggravante rilevante ai fini dell'aumento del termine di prescrizione

  • art. 161 c.p. comma 2

    Prevede l'aumento del termine di prescrizione in presenza di determinate circostanze (la Corte ha richiamato che la recidiva infraquinquennale comporta un aumento della metà del termine prescrizionale)

  • art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c

    Richiama il principio che i motivi di impugnazione aspecifici o che non confrontano puntualmente le argomentazioni del giudice sono inammissibili

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; applicata per comminare euro 3.000

Massime di principio

  • La mancata presentazione di conclusioni scritte della parte civile in appello non equivale a rinuncia: le conclusioni rese in primo grado permangono e il giudice può pronunciare sulla domanda risarcitoria
  • L'ammissibilità formale della richiesta di patteggiamento è distinta dalla valutazione di merito: anche se un'istanza è dichiarata ammissibile, il giudice può successivamente rifiutarne l'accoglimento se la pena proposta è incongrua rispetto alla gravità dei fatti
  • In materia di prescrizione, il ricorrente deve svolgere deduzioni specifiche e confrontarsi con atti interruttivi o sospensivi e con circostanze aggravanti (es. recidiva) che modificano i termini; la verifica è complessa e non si risolve con un mero calcolo aritmetico delle date
  • In cassazione sono richieste censure puntuali e motivate che affrontino le argomentazioni del giudice impugnato; motivi generici o ripetuti senza specificità sono dichiarati inammissibili
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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