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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16365/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato nel 2008 per la fornitura di due impianti di spruzzatura gel-coat, di un sistema di spruzzatura in bassa pressione e dei relativi software di programmazione off-line. La società fornitrice chiese il pagamento di somme ancora dovute; la società acquirente resistette sostenendo che vi fossero stati ritardi nella consegna e nel collaudo, che il software fosse inefficiente, consegnato solo in inglese nonostante diversa pattuizione, e che i tempi di programmazione fossero inaccettabili, con conseguente legittimità della sospensione dei pagamenti. Il Tribunale qualificò il rapporto come appalto e condannò l’acquirente al pagamento del saldo; la Corte d’Appello qualificò invece il contratto come compravendita e respinse l’impugnazione, ritenendo insussistente l’inadempimento della venditrice perché i beni erano idonei all’uso destinato. In cassazione la ricorrente articolò sei motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per avere i giudici valorizzato una c.t.u. percipiente fondata anche su CD-ROM prodotti tardivamente e disconosciuti; 2) violazione di norme processuali e dell’art. 2697 c.c. per omessa rilevazione della tardività della produzione e utilizzo di materiale istruttorio inutilizzabile; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la mancata ottimizzazione del software, i tempi di lavorazione e la lingua inglese delle istruzioni; 4) violazione di norme sull’interpretazione del contratto e sulla prova, per avere considerato superata la condizione del collaudo positivo e fondato il credito della controparte su filmati prodotti tardivamente; 5) violazione delle norme sul contratto e sull’onere della prova, sostenendo che l’accordo del 26/1/2012 non integrasse un riconoscimento di debito unilaterale e che la controprestazione (corso di istruzione) non fosse provata; 6) violazione dell’art. 2712 c.c. e delle norme processuali per aver attribuito valore probatorio pieno ai video nonostante il disconoscimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso e, per tale ragione, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che le censure sulla tardività dei CD-ROM e sul relativo uso in c.t.u. non fossero proponibili in cassazione perché la questione non risultava trattata in appello; che diversi motivi difettassero di specifica correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata; che il terzo motivo fosse inammissibile in presenza di doppia conforme per mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; che il quarto motivo introducesse questioni nuove e non specificamente localizzate negli atti di merito; che il quinto e il sesto motivo fossero non pertinenti rispetto alla motivazione della Corte territoriale, la quale aveva fondato la decisione anche su autonome rationes non adeguatamente censurate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per proporre questioni non pertinenti al decisum o già coperte da una ratio autonoma non impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità denunciata deve attaccare specificamente il provvedimento o il procedimento; la censura che non si confronta con la decisione o con le ragioni poste a base della stessa è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel regime della doppia conforme il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull’utilizzo delle prove deve essere specificamente correlata alla motivazione impugnata; non basta contestare in astratto il valore del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di errata valutazione delle prove è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio della sentenza.

  • art. 153 c.p.c.

    La parte non può in cassazione dolersi della tardività di produzioni documentali se la questione non è stata trattata nei precedenti gradi e non è stata proposta con precisione.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Le preclusioni istruttorie devono essere dedotte e fatte valere nel grado in cui si verificano; la loro violazione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova è inammissibile se non si confronta con gli accertamenti di merito e con le autonome rationes decidendi.

  • art. 2712 c.c.

    Il disconoscimento di riproduzioni meccaniche va correlato alla concreta valutazione compiuta dal giudice di merito; se la sentenza non fonda la decisione su quel punto, la censura è priva di attinenza.

  • artt. 1321, 1353, 1362 e ss., 1372, 1453, 1455, 1460, 1988, 2697 c.c.

    La qualificazione del contratto, l’interpretazione delle pattuizioni, l’efficacia vincolante dell’accordo e le eccezioni di inadempimento devono essere contestate in modo specifico rispetto alla motivazione effettivamente posta a base della decisione.

  • artt. 61, 62, 191, 194 c.p.c.

    Le doglianze sulla consulenza tecnica sono inammissibili se non colpiscono tutte le rationes autonome poste a fondamento della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere strettamente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che non attacca tutte le autonome ragioni poste a base della decisione è inammissibile per difetto di interesse.
  • Le questioni relative alla tardività delle produzioni documentali e alla violazione delle preclusioni istruttorie devono essere dedotte e trattate nel grado in cui si verificano; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se non risultano già affrontate nei gradi di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica delle differenti ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2712 c.c. non può risolversi in una contestazione astratta del valore delle prove, ma deve confrontarsi con l’effettivo percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito fonda il rigetto di una domanda su più rationes autonome, l’accoglimento di una censura che colpisca solo una di esse non consente la cassazione della decisione, se le altre restano intatte.
  • La deduzione di questioni nuove in cassazione è inammissibile se la parte non dimostra puntualmente di averle sottoposte al giudice di merito e di averle coltivate con specifiche allegazioni negli atti precedenti.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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