Sentenza n. 2909/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 2 dicembre 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 2 dicembre 2024 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, evidenziando che l’inerzia ministeriale gli impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza risultare avere adottato un provvedimento espresso né avere richiesto integrazioni documentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza, decorso del termine applicabile e mancata adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia della disciplina speciale dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, che impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Poiché non risultava alcuna richiesta di integrazione né alcuna decisione ministeriale, il Tribunale ha accertato l’illegittimità dell’inerzia e ordinato al Ministero di provvedere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e in assenza di provvedimento espresso, contribuisce a integrare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di richiesta delle integrazioni, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- In presenza di una formale istanza e del decorso del termine normativamente previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’amministrazione e il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.
- L’accertamento del silenzio-inadempimento impone all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, senza predeterminare necessariamente il contenuto della decisione sostanziale sul riconoscimento della qualifica.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello attribuito all’amministrazione.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi interpretativi indicati dalla giurisprudenza pertinente.
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