Cassazione Civile, Ordinanza n. 30494/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto di servizi di logistica relativo alla custodia e movimentazione di merci. La società appaltatrice ha agito per il risarcimento dei danni lamentando che la committente, a partire dal gennaio 2000, aveva progressivamente ridotto fino ad azzerare i colli affidati, in violazione degli obblighi contrattuali e della buona fede nell'esecuzione del rapporto. In primo grado la domanda è stata rigettata per mancata prova del danno causalmente riconducibile alla condotta; in appello è stata riconosciuta la responsabilità contrattuale della committente e liquidato un danno da lucro cessante. In sede di legittimità la committente ha censurato la quantificazione del lucro cessante, sostenendo che non vi fosse prova che il mancato guadagno coincidesse con i ricavi aziendali e che fosse necessario considerare i costi di produzione; la Cassazione ha accolto i primi motivi di quel ricorso e rinviato per nuova valutazione del quantum. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha ritenuto non provata la coincidenza tra ricavi e utile netto, ha escluso che il giudicato sul danno emergente impedisse la valutazione del lucro cessante, ha negato l'integrazione della CTU perché esplorativa e ha liquidato equitativamente il lucro cessante applicando un criterio percentuale del 10% mutuato dagli appalti pubblici. Contro tale decisione la società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: violazione del giudicato e del principio di diritto del rinvio; difetti di motivazione sull'omesso esame delle prove relative al carattere anelastico dei costi; violazione delle regole su allegazione e prova; illegittimità del ricorso al criterio equitativo del 10% tratto dalla disciplina degli appalti pubblici; omessa considerazione di documenti che avrebbero supportato una percentuale di utile più elevata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si denunciava la violazione del principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di legittimità e del giudicato interno, osservando che la Corte d'appello di rinvio non aveva negato in astratto la possibilità di una quantificazione del lucro cessante coincidente con i ricavi, ma aveva escluso tale soluzione per difetto di prova dell'anelasticità dei costi. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi che denunciavano l'omesso esame delle prove, perché il ricorso non specificava in modo autosufficiente il contenuto dei documenti e della testimonianza asseritamente decisivi. È stato poi ritenuto corretto il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, quando l'an del pregiudizio è certo ma il quantum è di difficile prova, mediante applicazione analogica del parametro forfettario del 10% ricavato dalla disciplina degli appalti pubblici, richiamato come criterio presuntivo anche nei rapporti di appalto privato ad esecuzione prolungata. La Corte ha infine confermato che i prospetti predisposti unilateralmente dalla danneggiata non costituivano prova piena del danno, ma mere previsioni di parte. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e la trattazione della causa in camera di consiglio
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno
art. 329 c.p.c.
richiamato in relazione agli effetti preclusivi dell'impugnazione
art. 1223 c.c.
il danno risarcibile comprende la perdita subita e il mancato guadagno, da accertare secondo nesso causale e prova
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di giudicato sostanziale
art. 115 c.p.c.
richiamato per la valutazione delle prove e dei fatti non contestati
art. 116 c.p.c.
richiamato per la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i costi e la coincidenza del mancato guadagno con i ricavi grava sulla parte che chiede il risarcimento
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o inesistente
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il dovere di motivazione delle sentenze
art. 1226 c.c.
consente la liquidazione equitativa quando il danno non è provabile nel suo preciso ammontare
art. 2056 c.c.
rinvia, per il risarcimento del danno aquiliano, ai criteri di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
art. 1175 c.c.
richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede
art. 1362 c.c.
richiamato solo incidentalmente nel gruppo di norme invocate
art. 1373 c.c.
richiamato solo incidentalmente nel gruppo di norme invocate
art. 14 disp. prel. c.c.
invocato per contestare l'analogia con la disciplina degli appalti pubblici
art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
richiamato come parametro normativo della disciplina degli appalti pubblici utilizzato in via analogica
art. 132, quinto comma, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
richiamato come norma sugli appalti pubblici dalla quale desumere il criterio del 10%
art. 109, primo e secondo comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato come norma sugli appalti pubblici dalla quale desumere il criterio del 10%
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel contratto di appalto privato, il mancato guadagno dell'appaltatore va normalmente commisurato all'utile netto e non ai ricavi lordi; chi invoca una coincidenza tra ricavi e lucro cessante deve provarne specificamente i presupposti, in particolare l'assenza o l'irrilevanza dei costi di esecuzione.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere-dovere di verificare in concreto se la prova richiesta sia stata raggiunta; la violazione del giudicato o del dictum di rinvio non sussiste se la decisione si fonda su una diversa ratio, come la carenza di prova.
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame di documenti o testimonianze è deducibile solo se il ricorso indica in modo specifico il contenuto degli elementi istruttori e spiega perché essi avrebbero imposto con certezza una decisione diversa.
- Quando l'an del danno è certo ma il quantum è di difficile o impossibile prova, è legittima la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; nei rapporti di appalto privato ad esecuzione prolungata può essere utilizzato, in via analogica, il parametro forfettario del 10% tratto dalla disciplina degli appalti pubblici, purché la motivazione dia conto della difficoltà probatoria e dell'assenza di criteri più affidabili.
- Documenti di formazione unilaterale della parte danneggiata e prospetti interni di stima hanno valore indiziario o prognostico, ma non costituiscono di per sé prova piena del danno, se non corroborati da ulteriori elementi oggettivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30392/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30394/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30395/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30400/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30403/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30404/2024 del 26/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →