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Sentenza

Sentenza n. 6035/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia adottata dal Prefetto, fondata su legami familiari e personali con soggetti controindicati e su rapporti economici con imprese ritenute esposte a infiltrazioni mafiose

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato in appello la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'interdittiva antimafia. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che il Prefetto non avesse previamente valutato l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione per non avere considerato le misure di self-cleaning adottate dalla società, tra cui la nomina di un Organismo di vigilanza, l'adozione del modello 231 e la cessazione di rapporti personali e commerciali ritenuti controindicati. Con il secondo motivo ha contestato il quadro indiziario posto a fondamento del pericolo di infiltrazione mafiosa, deducendo travisamento dei fatti e difetto di motivazione: i precedenti del marito dell'amministratrice sarebbero riconducibili a un episodio isolato; la posizione del fratello, titolare di una quota del 5%, sarebbe stata sopravvalutata anche in ragione della sua situazione personale e della successiva cessione della quota; sarebbero stati omessi elementi favorevoli, quali la denuncia presentata dall'amministratrice e dal marito contro il padre per estorsione; i rapporti commerciali con imprese successivamente interdette sarebbero stati ordinari, occasionali e riferibili a periodi in cui tali imprese erano regolarmente operative o iscritte nella white list. È stata inoltre contestata la sufficienza dei meri legami parentali e sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con la CEDU della disciplina delle interdittive.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il secondo motivo, ritenendo legittima, sul piano astratto e complessivo, la valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa. Gli elementi dovevano essere considerati unitariamente e non atomisticamente: pur non essendo ciascuno singolarmente decisivo, assumevano rilievo la situazione familiare, il ruolo del marito dell'amministratrice, la partecipazione societaria del fratello, i suoi collegamenti e le sue problematiche personali, nonché i rapporti economici con imprese controindicate. Le circostanze sopravvenute, come la successiva cessione della quota societaria, non rilevavano ai fini della legittimità dell'interdittiva valutata con riferimento al momento della sua adozione. Il Collegio ha ribadito che l'interdittiva ha natura preventiva e richiede non la prova dell'infiltrazione già realizzata, ma elementi sintomatico-presuntivi idonei a fondare, secondo il criterio del più probabile che non, una prognosi di pericolo di condizionamento mafioso. Ha invece accolto il primo motivo. L'art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 impone un principio di gradualità, per cui l'interdittiva costituisce extrema ratio rispetto alle misure di prevenzione collaborativa. L'Amministrazione deve motivare specificamente sull'inidoneità di tali misure, anche quando l'impresa non abbia partecipato al procedimento. L'obbligo motivazionale è assolto quando emergano legami strutturali, organici o duraturi e un condizionamento stabile della gestione aziendale, accompagnati da una prognosi circa l'insufficienza delle misure collaborative. Nel caso concreto l'interdittiva non conteneva alcun riferimento all'art. 94-bis né alle misure collaborative, e non esplicitava ragioni tali da rendere incontrovertibile la loro inidoneità. Non era quindi sufficiente una valutazione implicita, poiché ciò avrebbe vanificato la garanzia della gradualità. L'appello è stato accolto nei limiti indicati, la sentenza del TAR è stata riformata e l'interdittiva annullata, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    misure di prevenzione collaborativa

    La disposizione introduce un principio di gradualità delle misure prefettizie antimafia e impone di considerare e motivare sull'eventuale applicabilità delle misure collaborative prima di adottare l'interdittiva, che costituisce extrema ratio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato insieme alla normativa nazionale ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia ha natura preventiva e può essere adottata sulla base di un complesso di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo il criterio del più probabile che non, sia desumibile il pericolo di condizionamento mafioso; non è necessaria la prova di un'infiltrazione già realizzata.
  • Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati in modo unitario e non atomistico: anche indici che, singolarmente considerati, non sarebbero sufficienti possono acquisire rilevanza nella loro connessione reciproca.
  • I meri rapporti di parentela non giustificano di per sé un'interdittiva, ma possono assumere rilievo quando si inseriscano in un quadro più ampio comprendente ruoli societari, rapporti personali o d'affari, frequentazioni e collegamenti economici con soggetti controindicati.
  • L'art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 impone all'Amministrazione un obbligo specifico di motivare sull'applicabilità e sull'eventuale insufficienza delle misure di prevenzione collaborativa, anche se l'impresa non ha partecipato al procedimento.
  • L'obbligo di motivazione sulle misure collaborative non può essere assolto mediante una valutazione meramente implicita; occorre una prognosi esplicita sulla possibilità che tali misure neutralizzino il rischio infiltrativo. L'interdittiva può ritenersi giustificata senza applicazione delle misure collaborative quando emergano legami strutturali, organici o duraturi e un condizionamento stabile della gestione aziendale, purché tali elementi siano motivati.
  • La legittimità dell'interdittiva deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; circostanze sopravvenute, come la successiva cessione di una partecipazione societaria, non incidono sulla validità originaria dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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