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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4474/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del 22/04/2021, deducendo: (1) vizio di motivazione in relazione alla confisca facoltativa della somma di denaro sequestrata, lamentando che il Giudice non aveva spiegato le ragioni per cui quella somma costituiva il profitto del reato, non aveva valutato gli elementi difensivi sulla provenienza lecita di parte del denaro e che l'importo eccedeva manifestamente il profitto contestato; (2) violazione degli artt. 133 cod.pen. e 444 cod.proc.pen., per carenza di motivazione circa l'entità della pena comminata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, rilevando che la motivazione era meramente assertiva e priva di specifiche argomentazioni fattuali e giuridiche sul nesso tra denaro e profitto del reato, e ha disposto il rinvio al Tribunale per nuovo esame su tale punto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: nella sentenza di patteggiamento non è consentito impugnare la misura della pena salvo il caso di pena illegale, situazione non dedotta nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 444 cod.proc.pen.

    Riferimento alla procedura con cui è stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento; la motivazione della sentenza deve comunque essere verificabile nei limiti previsti dalla legge per i profili non concordati.

  • art. 240 cod.pen.

    Norma sulla confisca facoltativa: la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale misura richiede una motivazione specifica sul rapporto tra la somma e il profitto del reato; la motivazione meramente assertiva è insufficiente.

  • art. 240-bis cod.pen.

    Richiamata per distinguere la confisca obbligatoria (ex art.12-sexies D.L. 306/1992) dalla confisca facoltativa applicata nel caso; la Corte segnala la diversa disciplina della confisca obbligatoria rispetto a quella facoltativa.

  • artt. 81 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 81 cpv; art. 73 commi 1 e 4

    Norme sostanziali che definiscono la fattispecie contestata (concorso e disposizioni in materia di stupefacenti); richiamate per identificare il reato per il quale è stato patteggiato.

  • art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Citata per chiarire la distinzione tra confisca obbligatoria prevista in alcune ipotesi e la confisca facoltativa disposta nel caso esaminato.

  • art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990

    Richiamata in collegamento alla disciplina della confisca delle cose pertinenti ai reati in materia di stupefacenti; utilizzata per inquadrare la normativa speciale rispetto alla confisca.

  • art. 448 cod.proc.pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento: sono consentiti solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza; la Corte lo ha applicato per escludere la censura sull'entità della pena.

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Richiamato come disciplina generale che rende ammissibile in cassazione il vizio di motivazione, nei limiti previsti, con particolare riferimento alle misure personali o patrimoniali non oggetto dell'accordo tra le parti.

  • art. 133 cod.pen.

    Norma sulla determinazione della pena: invocata dal ricorrente per contestare la mancata motivazione sull'entità della pena; la Corte ha ritenuto però la censura inammissibile per i limiti del giudizio di cassazione sul patteggiamento, salvo pena illegale.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, il ricorso per cassazione è generalmente limitato ai motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis: non è ammessa la censura sulla sola entità della pena salvo che la pena sia illegale.
  • Le misure patrimoniali o di sicurezza non concordate con il patteggiamento (es. confisca facoltativa) possono essere impugnate in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen.
  • La confisca facoltativa ex art. 240 cod.pen. richiede una motivazione specifica che dimostri il nesso tra il bene sequestrato e il profitto del reato; motivazioni meramente assertive sono insufficienti e possono portare ad annullamento e rinvio.
  • Se la difesa presenta elementi atti a dimostrare la provenienza lecita di somme sequestrate, il giudice deve valutare e motivare specificamente il rigetto di tali elementi quando dispone la confisca.
  • L'annullamento in Cassazione per vizi di motivazione può essere limitato al solo profilo viziato (p.es. la confisca) con rinvio per nuovo esame su quel punto, senza rimettere in discussione l'intera sentenza di patteggiamento.
  • È necessario distinguere tra confisca obbligatoria (previste da norme speciali) e confisca facoltativa: le regole e l'onere motivazionale possono differire in funzione della natura della misura.

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