Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 1061 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Tributi armonizzati e non armonizzati - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti la invalidità del conseguente avviso di accertamento - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che tale violazione dovesse comportare l'invalidità dell'atto sia per i tributi non armonizzati, quali IRES e IRAP, sia per il tributo armonizzato IVA.

La decisione

La contestazione è stata accolta solo in linea di principio per quanto riguarda l'IVA, ma non automaticamente. Per IRES e IRAP non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica norma lo preveda. Per l'IVA, invece, l'obbligo deriva direttamente dal diritto dell'Unione europea e la sua violazione può determinare l'invalidità dell'accertamento. Tuttavia, il contribuente deve indicare concretamente quali difese o osservazioni avrebbe formulato e dimostrare che non si tratta di argomentazioni meramente pretestuose. In assenza di tale dimostrazione, l'accertamento non viene invalidato.

Norme richiamate

  • Diritto dell'Unione europea in materia di contraddittorio e IVA

    Per i tributi armonizzati, come l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce una garanzia direttamente applicabile. La sua omissione può comportare l'invalidità dell'accertamento, ma solo se il contribuente dimostra concretamente quale utile difesa avrebbe potuto esercitare.

  • Disciplina nazionale dei tributi non armonizzati (IRES e IRAP)

    Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; l'obbligo esiste soltanto quando sia previsto da una specifica disposizione normativa.

Massime di principio

  • L'omessa instaurazione del contraddittorio non rende automaticamente nullo o invalido ogni avviso di accertamento.
  • Per i tributi non armonizzati, come IRES e IRAP, occorre individuare una specifica norma che imponga il contraddittorio; in mancanza, la censura non è fondata.
  • Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'omissione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve indicare in modo concreto le ragioni difensive che avrebbe fatto valere.
  • La dimostrazione della cosiddetta prova di resistenza è essenziale: le difese potenziali devono poter incidere concretamente sulla pretesa tributaria e non essere meramente astratte o pretestuose.
  • Nelle controversie relative a più imposte, la questione del contraddittorio deve essere valutata separatamente per ciascun tributo, distinguendo tra imposte armonizzate e non armonizzate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.