Sentenza del 08/06/2016 n. 1061 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Tributi armonizzati e non armonizzati - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti la invalidità del conseguente avviso di accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che tale violazione dovesse comportare l'invalidità dell'atto sia per i tributi non armonizzati, quali IRES e IRAP, sia per il tributo armonizzato IVA.
La decisione
La contestazione è stata accolta solo in linea di principio per quanto riguarda l'IVA, ma non automaticamente. Per IRES e IRAP non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica norma lo preveda. Per l'IVA, invece, l'obbligo deriva direttamente dal diritto dell'Unione europea e la sua violazione può determinare l'invalidità dell'accertamento. Tuttavia, il contribuente deve indicare concretamente quali difese o osservazioni avrebbe formulato e dimostrare che non si tratta di argomentazioni meramente pretestuose. In assenza di tale dimostrazione, l'accertamento non viene invalidato.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione europea in materia di contraddittorio e IVA
Per i tributi armonizzati, come l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce una garanzia direttamente applicabile. La sua omissione può comportare l'invalidità dell'accertamento, ma solo se il contribuente dimostra concretamente quale utile difesa avrebbe potuto esercitare.
Disciplina nazionale dei tributi non armonizzati (IRES e IRAP)
Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; l'obbligo esiste soltanto quando sia previsto da una specifica disposizione normativa.
Massime di principio
- L'omessa instaurazione del contraddittorio non rende automaticamente nullo o invalido ogni avviso di accertamento.
- Per i tributi non armonizzati, come IRES e IRAP, occorre individuare una specifica norma che imponga il contraddittorio; in mancanza, la censura non è fondata.
- Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'omissione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve indicare in modo concreto le ragioni difensive che avrebbe fatto valere.
- La dimostrazione della cosiddetta prova di resistenza è essenziale: le difese potenziali devono poter incidere concretamente sulla pretesa tributaria e non essere meramente astratte o pretestuose.
- Nelle controversie relative a più imposte, la questione del contraddittorio deve essere valutata separatamente per ciascun tributo, distinguendo tra imposte armonizzate e non armonizzate.
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