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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39793/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e per ricorso abusivo al credito a loro carico. In particolare: (1) si contesta che la stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda a favore di Rayonics International Italia s.r.l. e la successiva riduzione/omessa fatturazione dei canoni (per complessivi € 139.620,95) non abbiano cagionato un effettivo depauperamento, essendo il corrispettivo complessivamente incassato dalla fallita (circa € 213.156,41) superiore al prezzo pattuito di cessione (€ 163.000) e il canone iniziale fosse stato strutturato anche come imputazione in conto prezzo; (2) si censura la valutazione della cessione del contratto di leasing immobiliare a Ponte dell'Avvocato s.r.l. come operazione senza controprestazione, pur sussistendo un onere costituito anche dal prezzo di opzione finale, rendendo controverso l'entità del presunto pregiudizio; (3) si impugna la qualificazione come ricorso abusivo al credito delle anticipazioni bancarie ottenute nel 2012, contestando che la conoscenza e la riconoscibilità del dissesto debba farsi risalire solo all'approvazione del bilancio 2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di Toso (con estensione ai sensi dell'art. 587 c.p.p. anche a Piatti), ritenendo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato e valutato la rilevanza del fatto che la fallita avesse complessivamente incassato somme superiori al prezzo di cessione del ramo d'azienda, omettendo l'accertamento necessario dell'effettivo depauperamento patrimoniale richiesto per la configurazione della bancarotta per operazioni dolose. Pertanto la condanna relativa alla gestione del contratto di affitto del ramo d'azienda (capo relativo alla riduzione/omessa fatturazione canoni) è stata annullata senza rinvio. I restanti motivi sono stati invece rigettati: la condanna per la cessione del contratto di leasing immobiliare è stata confermata, ritenendo la Corte d'appello corretta nel considerare l'assenza di controprestazione a fronte di canoni già pagati dalla fallita e l'immediato depauperamento derivante; il reato di ricorso abusivo al credito (art. 218 r.d. 267/1942) è stato confermato in quanto la Corte d'appello ha sufficientemente motivato la riconoscibilità del dissesto già nel 2012. Inoltre è stata ritenuta fondata la responsabilità a titolo di concorso di Piatti per la cessione del leasing come beneficiaria e sottoscrittrice dell'atto.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 267/1942, art. 223 comma 2 n. 2 (legge fallimentare)

    Per la configurabilità della bancarotta per operazioni dolose è necessario accertare un depauperamento patrimoniale non giustificabile da interesse aziendale; l'operazione deve avere carattere intrinsecamente fraudolento e il pregiudizio per la massa creditoria va provato rigorosamente mediante valutazione complessiva dell'operazione

  • Regio Decreto 267/1942, art. 218

    Il reato di ricorso abusivo al credito è di mera condotta e si realizza quando l'imprenditore, mediante dissimulazione dello stato di insolvenza, ottiene credito da un ignaro creditore; la riconoscibilità del dissesto può essere desunta da indicatori economico-finanziari e condotte aziendali anche anteriori all'approvazione del bilancio

  • Codice di procedura penale, art. 587

    L'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati concorrenti nello stesso reato, estendendo gli effetti favorevoli della decisione

  • Legge 124/2017, art. 1 comma 138

    Richiamata in sede difensiva con riferimento all'eventualità che l'indennizzo in materia di leasing spettasse al concedente in caso di risoluzione; la Corte ha però ritenuto la questione non pertinente rispetto al profilo posto a fondamento della condanna, che riguarda il trasferimento senza controprestazione di una posizione contrattuale valorizzata dai canoni già versati

Massime di principio

  • Per le ipotesi di bancarotta per operazioni dolose (art. 223 l. fall.) non è sufficiente la mera violazione o modifica contrattuale o l'esistenza di conflitto di interessi: è necessario dimostrare l'effettivo depauperamento patrimoniale e che esso sia causalmente rilevante ai fini del dissesto
  • Nelle valutazioni giudiziarie occorre analizzare l'operazione nel suo complesso: va confrontato il valore economico finale ricevuto dalla cedente rispetto al prezzo/controprestazioni complessivamente corrisposti, non limitandosi al dato parziale degli insoluti
  • La cessione di una posizione contrattuale (es. leasing) senza corrispettivo a favore di una terza società che acquisisce un vantaggio economico immediato può integrare depauperamento anche se l'ammontare esatto del danno non è calcolato alla virgola, purché risulti in modo certo l'assenza di controprestazione e l'arricchimento del cessionario
  • Il reato di ricorso abusivo al credito può essere integrato anche se la conoscenza formale del dissesto deriva dall'approvazione di bilanci successivi: il giudice può inferire la riconoscibilità del dissesto da elementi contabili infrannuali, dall'andamento degli affidamenti e da comportamenti gestionali
  • Il concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta può essere configurato a titolo commissivo anche senza una posizione di garanzia, quando emerga un apporto causale consapevole e un vantaggio netto a favore dell'extraneus
  • In sede difensiva è strategico dimostrare con dati oggettivi la mancanza di depauperamento (es. incassi complessivi, imputazioni in conto prezzo, congruità di perizie tecniche) e sollevare il profilo della valutazione economica complessiva dell'operazione, non solo la circostanza di singole omissioni contabili

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