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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 1195 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Accertamento di indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti per "frode carosello" - Ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha contestato l’indebita detrazione dell’IVA relativa a fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, nell’ambito di una cosiddetta "frode carosello". La questione riguarda la ripartizione dell’onere della prova: l’Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, la natura di cartiera del cedente, l’assenza di una struttura operativa autonoma, il mancato versamento dell’IVA e gli elementi oggettivi che avrebbero dovuto far sospettare al cessionario l’irregolarità delle operazioni. Una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede, provando di aver effettivamente operato con il cedente indicato oppure di essere stato oggettivamente impossibilitato, nonostante la dovuta diligenza, a riconoscere la frode.

La decisione

La sentenza enuncia il principio secondo cui la mera regolarità formale della contabilità, l’effettiva consegna della merce o il pagamento del corrispettivo non sono sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente. L’Amministrazione deve prima fornire elementi idonei a evidenziare la frode e la possibile consapevolezza o conoscibilità della stessa da parte del cessionario; successivamente il contribuente deve fornire la prova contraria della propria diligenza e inconsapevolezza. Il principio è richiamato dalla Corte di cassazione nella sentenza 9 settembre 2016, n. 17818.

Norme richiamate

  • Principi giurisprudenziali in materia di frodi carosello e detrazione IVA

    In tema di IVA l’Amministrazione finanziaria, che contesti la cosiddetta "frode carosello", deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente e la connivenza da parte del cessionario; spetta al contribuente la prova contraria della propria buona fede.

    La detrazione dell’IVA può essere negata per operazioni soggettivamente inesistenti quando l’Amministrazione dimostri la natura fraudolenta dell’operazione e fornisca elementi oggettivi idonei a rendere conoscibile la frode al cessionario. Il contribuente deve quindi dimostrare di aver adottato una diligenza adeguata e di non aver potuto ragionevolmente conoscere l’irregolarità.

  • Sentenza della Corte di cassazione 9 settembre 2016, n. 17818

    Non è sufficiente a provare la buona fede la mera regolarità della documentazione contabile o la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti.

    Gli elementi formali e l’effettività materiale della compravendita non escludono, da soli, la partecipazione consapevole o colposa a una frode IVA. Occorre valutare il complesso delle circostanze e le verifiche concretamente esigibili dal contribuente.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello l’Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta, anche presuntiva, sia dell’irregolarità del cedente sia degli elementi che rendevano la frode conoscibile dal cessionario.
  • Il contribuente non può fondare la propria buona fede esclusivamente su fatture formalmente corrette, pagamenti tracciati o consegna effettiva della merce.
  • Dopo la dimostrazione degli indizi di frode da parte dell’Amministrazione, il contribuente deve provare di aver svolto controlli e verifiche adeguati alla propria posizione e alle circostanze dell’operazione.
  • La valutazione della buona fede dipende dalle circostanze concrete, come prezzi anomali, rapporti con società prive di struttura, modalità insolite di pagamento o consegna e incoerenze commerciali.
  • La detrazione IVA è tutelata solo quando il contribuente dimostra che l’operazione era reale e che, usando l’ordinaria diligenza professionale, non poteva conoscere o sospettare la frode.

Testo integrale

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