Sentenza n. 246/2026 - Salerno, Sezione 3
Per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.: - del PRI del -OMISSIS-, predisposto dall’Asl di Avellino in favore del minore -OMISSIS- contenente l’indicazione di 11,75 ore di trattamento aba, comprensivo di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l’erogazione di 25 ore settimanali di terapia aba oltre 3 ore mensili di supervisione con continuità terapeutica delle medesime figure professionali che hanno seguito il minore dall’età di 3 anni; - della delibera ASL di Avellino n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; e per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un’ora ogni quindici giorni di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d’età, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali; nonché per la condanna della stessa Amministrazione intimata all’erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un’ora ogni quindici giorni di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto Riabilitativo Individualizzato che prevedeva 11,75 ore settimanali di trattamento ABA, con due ore mensili di parent training e una ora mensile di supervisione; delibera aziendale sui limiti quantitativi dei trattamenti per fasce d’età; PDTA regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del paziente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la riduzione del trattamento ABA precedentemente erogato nella misura di 25 ore settimanali, oltre a tre ore mensili di supervisione, a 11,75 ore settimanali comprensive di parent training e supervisione. Hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del d.lgs. 502/1992, della legge n. 134/2015, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e del d.lgs. n. 117/2017, nonché eccesso di potere. È stata inoltre dedotta l’illegittimità della delibera aziendale del 2019, del PDTA regionale approvato con DGRC n. 131/2021, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione del principio di continuità terapeutica. Secondo i ricorrenti, la riduzione era stata disposta automaticamente per il raggiungimento dei dodici anni, senza un’adeguata valutazione clinica individuale, senza test e senza considerare i benefici conseguiti dal minore con il trattamento intensivo. È stato chiesto l’accertamento del diritto a 25 ore settimanali di trattamento ABA, tre ore mensili di supervisione BCBA e un’ora quindicinale di parent training fino ai diciotto anni, con continuità delle figure professionali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il PRI impugnato. Ha ritenuto che il trattamento ABA rientri nei livelli essenziali di assistenza e che la determinazione delle modalità e della quantità della prestazione debba essere effettuata sulla base di una valutazione clinica individualizzata, non mediante automatismi collegati al raggiungimento di una determinata età. La CTU ha accertato un disturbo dello spettro autistico di livello 3 con disabilità intellettiva e funzionamento adattivo non adeguato, ritenendo inadeguato il programma predisposto dall’ASL e appropriato un trattamento di almeno 25 ore settimanali, oltre a tre ore mensili di supervisione. Il Collegio ha condiviso tali conclusioni, valorizzando la documentazione clinica, l’osservazione del minore e la storia terapeutica. Sono state invece respinte le censure rivolte direttamente al PDTA regionale, poiché la DGRC n. 42/2024 ne aveva modificato le previsioni, qualificando i parametri orari come orientativi e derogabili e imponendo una motivazione per gli scostamenti. È stata altresì respinta l’impugnazione della delibera aziendale del 2019, superata dalla successiva delibera aziendale n. 214/2025, pur restando necessario verificare la corretta personalizzazione del trattamento nel caso concreto. Il TAR ha ordinato all’ASL di garantire 25 ore settimanali di trattamento ABA e tre ore mensili di supervisione per un anno dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Dopo il primo semestre l’ASL potrà modificare il trattamento, in aumento o in diminuzione, solo sulla base di una specifica e concreta istruttoria, comprendente l’analisi dei resoconti di supervisione, visite specialistiche e test valutativi. Non è stato riconosciuto un diritto predeterminato alla medesima quantità di trattamento fino ai diciotto anni, in ragione della necessità di rivalutazioni periodiche del profilo funzionale e dell’evoluzione clinica. L’ASL è stata condannata alle spese di lite e agli oneri della CTU; le spese nei confronti della Regione sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 2, 3 e 32 Costituzione
I principi costituzionali di dignità, uguaglianza e tutela della salute impongono che l’assistenza sanitaria al minore sia calibrata sulle sue esigenze effettive e non sia ridotta mediante automatismi anagrafici.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva dalla legge n. 18/2009
Rileva quale parametro di tutela dei diritti della persona con disabilità e di accesso a interventi adeguati e individualizzati.
d.P.C.M. 12 gennaio 2017
I livelli essenziali di assistenza comprendono l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo e alle persone con disabilità; il trattamento ABA rientra nei LEA secondo il quadro richiamato dal giudice.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
È richiamato quale base normativa dell’inclusione del trattamento ABA nei livelli essenziali di assistenza.
legge n. 134/2015
Costituisce il quadro legislativo di riferimento per la diagnosi, la cura e l’assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico e per le relative linee di indirizzo.
art. 3 l. 241/1990
La determinazione sanitaria deve essere adeguatamente motivata e sostenuta da un’istruttoria concreta, soprattutto quando riduce una prestazione già erogata.
artt. 55 e 56 c.p.a.
Sono stati invocati per la tutela cautelare; il giudice ha disposto in via provvisoria la prosecuzione del trattamento precedente, al fine di evitare una discontinuità terapeutica pregiudizievole.
Massime di principio
- Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito dal Servizio sanitario nazionale, anche mediante modalità indirette o strumentali quando necessarie a rendere effettiva la prestazione sanitaria riconosciuta.
- La quantità e le modalità di un trattamento riabilitativo sanitario per un minore con disturbo dello spettro autistico devono essere determinate mediante valutazione clinica individualizzata, tenendo conto della patologia, del profilo funzionale, della risposta al trattamento e dell’evoluzione del quadro clinico; non sono legittimi automatismi fondati esclusivamente sul raggiungimento di una determinata fascia d’età.
- La riduzione di un trattamento riabilitativo già erogato richiede una specifica e concreta istruttoria e una motivazione adeguata, basata su visite specialistiche, test valutativi e sull’analisi dei risultati e dei resoconti di supervisione; il mero richiamo a una disciplina generale per fasce d’età non è sufficiente.
- I parametri orari previsti da un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale regionale, quando qualificati come orientativi e derogabili, non possono essere applicati come limiti massimi inderogabili: l’amministrazione deve discostarsene o conformarvisi in base alla valutazione del caso concreto, motivando adeguatamente la scelta.
- Il riconoscimento giudiziale di una determinata intensità terapeutica non può essere necessariamente esteso fino alla maggiore età senza rivalutazioni periodiche, poiché il profilo funzionale e la risposta del minore possono evolvere; il trattamento deve quindi essere rimodulabile sulla base di nuove valutazioni cliniche.
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