Direttiva 2008/29
Direttiva 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/29/CE aggiorna la direttiva 2001/83/CE per adeguarla alla nuova procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Le modifiche riguardano solo il meccanismo con cui la Commissione può adottare o aggiornare talune misure tecniche, principi e allegati relativi ai medicinali per uso umano. Si tratta di un intervento di natura esclusivamente procedurale e tecnica, senza obblighi sostanziali aggiuntivi per gli Stati membri e senza necessità di recepimento nazionale.
Modifica la direttiva 2001/83/CE sui medicinali per uso umano, aggiornando i rinvii alla procedura di regolamentazione con controllo per talune misure di esecuzione della Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva e incide sulla disciplina dei medicinali per uso umano già contenuta nella direttiva 2001/83/CE. Il suo ambito è limitato a modifiche tecniche della base giuridica e della procedura di adozione di determinate misure di esecuzione della Commissione; non introduce nuove regole sostanziali sui medicinali e non richiede recepimento nazionale specifico, secondo il considerando 6.
Direttiva 2008/29/CE: modifiche procedurali alla direttiva 2001/83/CE sui medicinali per uso umano
La direttiva interviene sulla direttiva 2001/83/CE, il codice comunitario dei medicinali per uso umano, per allinearne i meccanismi di esecuzione alla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo. L’intervento è espressamente qualificato come tecnico e limitato alla procedura di comitato, senza innovazioni sostanziali nella disciplina farmaceutica.
Finalità e contesto normativo
La ratio dell’atto è adeguare disposizioni già esistenti della direttiva 2001/83/CE alle nuove regole sulle competenze di esecuzione della Commissione. I considerando evidenziano che talune misure di portata generale, idonee a modificare o completare elementi non essenziali dell’atto di base, devono essere assoggettate alla procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Ambito delle modifiche apportate
La direttiva non riscrive la disciplina dei medicinali, ma sostituisce i richiami procedurali in numerose disposizioni della direttiva 2001/83/CE.
- Articolo 14, paragrafo 1: la Commissione può adeguare alcune disposizioni se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano.
- Articolo 35, paragrafo 1: i provvedimenti sono adottati sotto forma di regolamento di esecuzione.
- Articolo 46, lettera f): la disciplina si estende a taluni eccipienti, con elenco e condizioni specifiche stabiliti da una direttiva della Commissione.
- Articolo 46 bis, paragrafo 2: la Commissione può modificare il paragrafo 1 per adeguarlo ai progressi scientifici e tecnici.
- Articolo 47: principi e orientamenti delle buone prassi di fabbricazione adottati sotto forma di direttiva.
- Articolo 104, paragrafo 7: la Commissione può modificare il paragrafo 6 alla luce dell’esperienza applicativa.
- Articolo 107, paragrafo 2: la decisione sulle misure definitive riguardanti il prodotto resta affidata alla procedura di gestione.
- Articolo 108: la Commissione può aggiornare le disposizioni degli articoli da 101 a 107 in funzione dei progressi scientifici e tecnici.
- Articolo 120: la Commissione può adeguare l’allegato I ai progressi scientifici e tecnici.
Obblighi e margini di discrezionalità della Commissione
Le misure che incidono su elementi non essenziali della direttiva 2001/83/CE devono essere adottate con la procedura di regolamentazione con controllo. Ciò vale sia per gli aggiornamenti tecnici sia per le misure che completano l’atto base. La direttiva precisa quindi il livello procedurale di esercizio del potere della Commissione, senza alterare il contenuto sostanziale delle norme farmaceutiche di base.
Articolo 121: rinvio alla procedura di regolamentazione con controllo e pubblicità
Viene inserito nell’articolo 121 il paragrafo 2 bis, che disciplina i casi in cui si applica il nuovo regime e rinvia all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8. Inoltre, il regolamento interno del comitato permanente deve essere reso pubblico, con un’esplicita scelta di trasparenza procedurale.
Entrata in vigore e recepimento
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è previsto un termine di trasposizione, perché il considerando 6 afferma che le modifiche sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; pertanto gli Stati membri non devono adottare misure di recepimento specifiche.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori del settore farmaceutico la portata dell’atto è indiretta ma rilevante: la Commissione dispone di una base procedurale aggiornata per intervenire su allegati, orientamenti, condizioni applicative e altri elementi tecnici della disciplina dei medicinali. Di conseguenza, gli eventuali futuri aggiornamenti in materia di qualità, fabbricazione, eccipienti e allegato I saranno adottati secondo un procedimento rafforzato di controllo politico-istituzionale a livello UE.
Disposizioni principali
Adeguamento della direttiva 2001/83/CE alla procedura di regolamentazione con controllo
La direttiva modifica diversi articoli della direttiva 2001/83/CE per prevedere che le misure della Commissione destinate a modificare elementi non essenziali o a completare la direttiva siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 121, paragrafo 2 bis. Il riferimento sostituisce i precedenti richiami alla procedura di comitato per gli articoli 14, 35, 46, 46 bis, 47, 104, 108 e 120, nonché il funzionamento dell’articolo 121.
Poteri della Commissione su aggiornamenti scientifici e tecnici
La Commissione è autorizzata ad adeguare varie disposizioni ai progressi scientifici e tecnici: articolo 14, paragrafo 1; articolo 46 bis, paragrafo 2; articolo 104, paragrafo 7; articoli 108 e 120. In tali casi le misure sono qualificate come modifiche di elementi non essenziali e devono seguire la procedura di regolamentazione con controllo.
Principi e orientamenti di buone prassi di fabbricazione
L’articolo 47 stabilisce che i principi e gli orientamenti delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali di cui all’articolo 46, lettera f), sono adottati sotto forma di direttiva e soggiacciono alla procedura di regolamentazione con controllo. L’articolo 46, lettera f), è inoltre esteso a taluni eccipienti, il cui elenco e le condizioni specifiche di applicazione sono fissati da una direttiva della Commissione.
Decisioni sulle misure definitive e procedura di gestione
All’articolo 107, paragrafo 2, viene confermato che la decisione sulle misure definitive riguardanti il prodotto è adottata secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 121, paragrafo 3.
Procedura di regolamentazione con controllo e trasparenza del comitato permanente
È inserito l’articolo 121, paragrafo 2 bis, che rinvia all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa. Inoltre, il paragrafo 4 dell’articolo 121 è sostituito prevedendo che il regolamento interno del comitato permanente sia reso pubblico.
Entrata in vigore e assenza di recepimento
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 6 precisa che, trattandosi di adeguamenti tecnici relativi soltanto alla procedura di comitato, non è necessario il recepimento da parte degli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali a tale scopo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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