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Sentenza

Sentenza n. 5131/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202411241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione centrale del 16 luglio 2025, confermativa della revoca del programma speciale di protezione e del mancato riconoscimento delle misure di reinserimento sociale e capitalizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (familiare protetto)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera del 25 settembre 2024 con cui la Commissione centrale aveva revocato, nei loro confronti, il programma speciale di protezione connesso alla posizione del collaboratore di giustizia, contestando il mancato riconoscimento delle misure di reinserimento sociale e capitalizzazione previste dall'art. 10, comma 14, D.M. 161/2004. A seguito dell'accoglimento dell'appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, la Commissione centrale ha riesaminato la posizione e, con delibera del 16 luglio 2025, ha confermato la precedente decisione. I ricorrenti hanno quindi proposto motivi aggiunti, sostenendo che il proprio nucleo familiare fosse autonomo e separato da quello del collaboratore sin dal 2016, quindi anteriormente all'ammissione del collaboratore al programma di protezione. Hanno inoltre dedotto che la loro protezione fosse stata accordata non in quanto conviventi, ma perché esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con il collaboratore, ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.L. n. 8/1991. Ne sarebbe derivata l'alterità della loro posizione rispetto a quella del titolare principale e l'illegittimità della revoca nei loro confronti, non essendo loro imputabili le violazioni contestate al collaboratore. Secondo i ricorrenti, l'amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a non confermare il programma nei loro confronti, riconoscendo le misure di reinserimento sociale e di capitalizzazione, anche in considerazione della durata superiore a tre anni del regime tutorio. È stata inoltre proposta istanza di accesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., alla nota della DNAA dell'11 giugno 2025 richiamata nella nuova delibera.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso originario e l'istanza di accesso per sopravvenuta carenza di interesse. La delibera del 25 settembre 2024 era stata infatti sostituita da quella del 16 luglio 2025, qualificata come atto di conferma in senso proprio e non come atto meramente confermativo, poiché adottata all'esito di una nuova istruttoria, di una nuova valutazione della posizione dei ricorrenti e di una nuova motivazione. L'istanza di accesso è divenuta improcedibile perché la nota DNAA richiesta è stata successivamente depositata in giudizio dal Ministero. Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha premesso che, in via generale, la posizione dei familiari inseriti nel programma speciale di protezione è derivata da quella del titolare e la cessazione delle misure nei confronti di quest'ultimo tende a travolgere anche la posizione dei congiunti. Tuttavia, per la peculiarità del caso, il nucleo familiare dei ricorrenti, separato dal collaboratore sin dal 2016 e protetto in ragione di un pericolo autonomamente riconducibile alle relazioni con il medesimo, doveva essere considerato sottoposto a un regime di protezione differenziato e non strettamente derivato. L'amministrazione avrebbe quindi dovuto distinguere la posizione dei ricorrenti da quella del collaboratore e, a fronte della revoca disposta nei confronti di quest'ultimo, limitarsi a non confermare il programma nei confronti dei ricorrenti, riconoscendo le misure di reinserimento sociale previste dal combinato disposto degli artt. 13, comma 8, D.L. n. 8/1991 e 10, comma 14, D.M. 161/2004. La delibera del 16 luglio 2025 è stata pertanto annullata, restando riservate alle future valutazioni dell'amministrazione le questioni relative al quantum della capitalizzazione. Le spese sono state compensate, con obbligo dell'amministrazione di restituire il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, D.L. n. 8/1991

    coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone

    La disposizione consente di distinguere i soggetti esposti al pericolo per le relazioni intrattenute con il collaboratore dai conviventi, imponendo una valutazione differenziata della loro posizione quando il nucleo familiare sia autonomo e separato.

  • art. 10, comma 14, D.M. 161/2004

    Prevede le misure di reinserimento sociale e di capitalizzazione spettanti, nel caso concreto, quando il programma di protezione non venga confermato nei confronti dei soggetti protetti.

  • art. 13, comma 8, D.L. n. 8/1991

    Concorre, insieme all'art. 10, comma 14, D.M. 161/2004, a fondare il riconoscimento delle misure di reinserimento sociale e capitalizzazione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina l'istanza di accesso proposta nel corso del giudizio; nel caso concreto l'istanza è stata dichiarata improcedibile perché il documento richiesto è stato successivamente prodotto in giudizio.

Massime di principio

  • La posizione dei familiari inseriti nel programma speciale di protezione è, in via generale, derivata da quella del titolare del programma; pertanto, la cessazione delle misure nei confronti del titolare può travolgere anche le misure accordate ai congiunti.
  • Quando il nucleo familiare sia autonomo e separato dal titolare del programma anteriormente all'ammissione di quest'ultimo alla protezione e i suoi componenti siano stati protetti in ragione di un pericolo derivante dalle relazioni con il collaboratore, la loro posizione può essere qualificata come differenziata e non strettamente derivata.
  • In presenza di una posizione di protezione differenziata, la revoca del programma nei confronti del titolare non legittima automaticamente la revoca nei confronti dei familiari: l'amministrazione deve valutare distintamente la loro posizione e può dover limitarsi a non confermare il programma, con riconoscimento delle misure di reinserimento sociale e capitalizzazione previste dalla normativa.
  • Un provvedimento è atto di conferma in senso proprio, e non atto meramente confermativo, quando l'amministrazione svolge una nuova istruttoria, procede a una nuova valutazione degli interessi e adotta una nuova motivazione; il nuovo atto è quindi autonomamente impugnabile.
  • L'istanza di accesso proposta nel corso del giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il documento richiesto venga successivamente prodotto dall'amministrazione nel processo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaOrdine e sicurezza pubblicaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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