Cassazione Civile, Ordinanza n. 16907/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società immobiliare, di avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012, 2013 e 2015 e TASI per l'anno 2015, fondati su una variazione di rendita catastale risalente al 2005. La contribuente sosteneva che tale variazione non le fosse stata validamente notificata e che, quindi, non potesse essere posta a base della maggiore pretesa impositiva. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi. In Cassazione hanno proposto separati ricorsi l'Agenzia delle Entrate e il Comune, deducendo soprattutto la violazione del giudicato esterno formatosi in precedenti giudizi tra le stesse parti, nei quali era stata già accertata la notifica della nuova rendita catastale alla contribuente nel 2008, unitamente all'atto impositivo. La contribuente ha a sua volta impugnato il diniego dell'istanza di definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022, sostenendo che la presenza dell'Agenzia nel processo e la sua soccombenza bastassero a consentire la definizione, anche se gli atti impugnati provenivano dal Comune.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha respinto l'impugnazione avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendolo legittimo perché la disciplina invocata non si applica quando l'atto impugnato proviene da un ente territoriale diverso dall'Agenzia delle Entrate e perché, comunque, la rendita catastale non è un atto impositivo definibile in via agevolata. Ha poi accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e i primi due motivi del Comune, fondati sulla violazione del giudicato esterno relativo alla già avvenuta notifica della rendita nel 2008. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio sul punto di merito, decidendo nel merito e rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente in favore di Comune e Agenzia.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
art. 5 L. n. 130/2022
la definizione agevolata richiede, in sostanza, che la controversia riguardi un atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate; non basta la mera presenza dell'Agenzia nel processo se l'atto proviene da un ente territoriale diverso.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro per le censure di violazione di legge sollevate nei ricorsi.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il parametro per le censure di nullità del procedimento o della sentenza, incluse le doglianze sul giudicato e sulla motivazione del diniego.
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno su un fatto storico permanente preclude il riesame di quel fatto in successivi giudizi tra le stesse parti.
art. 324 c.p.c.
richiamato dal Comune come norma sul giudicato formale, in relazione al preteso vincolo derivante dalle precedenti pronunce.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
invocato per sostenere la tardività dei ricorsi, ma la censura è stata superata dall'accoglimento sul giudicato relativo alla notifica della rendita.
art. 74, comma 3, L. n. 342/2000
la Corte ribadisce che, indipendentemente dalla sua interpretazione, resta decisivo l'accertamento di fatto sulla notifica della rendita già avvenuta con l'atto impositivo; l'atto consequenziale può valere come notifica dell'atto presupposto se ne recepisce gli elementi essenziali.
art. 65, comma 1, r.d. n. 12/1941
norma richiamata dal Comune sulla funzione nomofilattica della Cassazione, ma non decisiva ai fini della soluzione.
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudicato esterno su un fatto storico permanente, se concernente un elemento costitutivo della pretesa fiscale e idoneo a incidere su più annualità, si estende ai successivi giudizi tra le stesse parti relativi ad annualità diverse e può operare anche in relazione a imposte differenti, quando il fatto sia comune alla fattispecie impositiva.
- L'interpretazione di una norma di diritto compiuta in un precedente giudizio non forma giudicato vincolante per i giudizi successivi; ciò che vincola è l'accertamento del fatto storico, non la soluzione esegetica della disposizione normativa.
- La definizione agevolata prevista per le controversie tributarie non può essere utilizzata per impugnazioni che abbiano ad oggetto atti provenienti da un ente territoriale diverso dall'Agenzia delle Entrate, quando il legislatore demanda agli enti territoriali la scelta di estendere o meno la disciplina alle controversie di loro competenza.
- L'atto consequenziale che recepisca integralmente i dati essenziali dell'atto presupposto può valere, sul piano fattuale, come notifica di quest'ultimo, con conseguente rilevanza per la decorrenza dei termini e per la validità della pretesa fiscale.
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