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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42264/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per reati di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Xhafa Adnand ha censurato la nullità degli atti per irregolare notifica in presenza di decreto di irreperibilità (domicilio non coincidente con quello indicato), la mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 15-bis L. n. 67/2014, l'inammissibilità del diniego al rito abbreviato nonostante procura speciale e la mancata acquisizione dell'annotazione investigativa utile a dimostrare la non pertinenza dell'utenza intercettata; ha inoltre contestato la mancata valutazione degli anni trascorsi e l'assenza di recidive ai fini delle attenuanti. Kodra Ylli ha lamentato la mancanza, nel fascicolo, delle bobine/registrazioni delle intercettazioni su cui si fondava la chiamata in correità di Samir Trabelsi, contestando che la Corte territoriale si sia limitata alle deposizioni degli agenti senza verificare la disponibilità del supporto contenente le registrazioni e senza valutare adeguatamente attendibilità e riscontri esterni della chiamata in correità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Kodra Ylli: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per colmare la carenza motivazionale relativa alla mancanza delle registrazioni/intercettazioni e alla valutazione della chiamata in correità. Per Xhafa Adnand il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corrette le dichiarazioni di irreperibilità, le ricerche effettuate e la notifica; ha escluso l'applicabilità della sospensione prevista dall'art. 15-bis L. n. 67/2014 perché era stato emesso un decreto di irreperibilità anteriore alla sentenza di primo grado; ha ritenuto legittimo il diniego al rito abbreviato non essendo l'imputato rimesso in termini e avendo dimostrato conoscenza del procedimento tramite nomina di difensore e deposito di procura; ha inoltre giudicato non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria e corretta la valutazione delle circostanze attenuanti e della pena. Conseguentemente il ricorso di Xhafa è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Norma sostanziale sulla detenzione e traffico di stupefacenti, applicata per la qualificazione dei fatti e la determinazione della pena.

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    Riferito dalla difesa in tema di modalità di notifica; la Corte ha ritenuto regolari le notifiche dopo aver valutato l'insieme delle ricerche effettuate.

  • art. 15-bis L. 28 aprile 2014, n. 67 (norme transitorie)

    La deroga per processi in corso è applicabile solo se l'imputato è contumace senza decreto di irreperibilità; non operante quando il decreto di irreperibilità è stato già emesso.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al rimessione in termini per esercitare riti speciali: la Corte ha ritenuto che la procura e l'appello dimostrino conoscenza tali da escludere causa fortuita o forza maggiore che giustifichino riammissioni.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione e valutazione probatoria; la Cassazione ha censurato la Corte territoriale per mancata risposta alla specifica eccezione sulla mancanza delle bobine.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato alla luce dei poteri correttivi della Corte di appello; utilizzato nella discussione sulla necessità di acquisizione di elementi istruttori mancanti.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa come strumento per acquisire annotazioni investigative non presenti nel fascicolo; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché le risultanze disponibili erano ritenute sufficienti.

  • artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.

    Richiamati in tema di circostanze attenuanti e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa delle attenuanti in relazione ai precedenti specifici e alla gravità dei fatti.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa rispetto alla prova testimoniale (moglie di Trabelsi); la Corte ha ritenuto che l'omissione di escussione non fosse determinante alla luce del quadro probatorio complessivo.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle notifiche durante le indagini e alla dichiarazione di irreperibilità in fase istruttoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente Xhafa al pagamento delle spese processuali per il ricorso respinto.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella discussione sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello e sui termini per le istanze istruttorie.

Massime di principio

  • Se la difesa eccepisce l'assenza delle registrazioni originali di intercettazioni, la Corte d'appello deve espressamente valutare la disponibilità del supporto e motivare l'uso esclusivo delle deposizioni; la Cassazione annulla se il rilievo non è giudicato.
  • La dichiarazione di irreperibilità emessa prima della sentenza di primo grado esclude l'applicazione della deroga transitoria di cui all'art. 15-bis L. n. 67/2014 che potrebbe imporre la sospensione del processo.
  • La nomina di difensore e il deposito tempestivo di procura e impugnazione sono indizi forti della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e possono privarlo della possibilità di invocare successivamente cause fortuite per ottenere riammissioni o riti speciali.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura eccezionale: va disposta solo se gli elementi acquisiti sono manifestamente insufficienti e ciò va adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.
  • Per il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche il giudice può basarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente (es. precedenti specifici o modalità dell'illecito); la valutazione è rimessa al giudice e censurabile solo per manifesta illogicità.
  • Quando la prova principale poggia su una chiamata in correità, è essenziale che gli elementi di riscontro (registrazioni, supporti, riscontri esterni) siano presenti o che la loro mancanza sia adeguatamente giustificata e compensata da altri riscontri robusti.

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