Cassazione Penale, Sentenza n. 2087/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno (4/08/2023) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 25/07/2021 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato. Il ricorrente, assistito dagli avv.ti Federico Conte e Domenico Di Napoli, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto inidonee misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (2/11/2023) dopo che la misura cautelare in carcere era stata sostituita con il divieto di dimora nella provincia di Salerno; il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., richiamando la giurisprudenza consolidata sulla nozione di interesse all'impugnazione e sulla carenza d'interesse sopraggiunta. Non sono state imposte spese o sanzioni pecuniarie poiché la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; il ricorso è inammissibile quando l'interesse dell'impugnante viene meno.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Definisce l'interesse a impugnare come condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto; va interpretato in senso utilitaristico, richiedendo interesse attuale, concreto e sia al momento della proposizione che della decisione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Regola la trattazione scritta nel procedimento, richiamata perché la trattazione della causa è stata disposta per iscritto.
Giurisprudenza (Sez. U. e altre sezioni)
Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj); Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010 (Testini) e altre pronunce indicate
Principi consolidati: la nozione di interesse è utilitaristica; esiste la figura della "carenza d'interesse sopraggiunta" se, al momento della decisione, l'interesse dell'impugnante è venuto meno; per preservare l'interesse anche ai fini di futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione è necessaria una deduzione specifica e motivata da parte dell'interessato.
Massime di principio
- La sostituzione o sopravvenuta inefficacia della misura cautelare impugnata determina, di regola, la sopravvenuta carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso, salvo che il ricorrente dimostri un interesse attuale e concreto a mantenere l'impugnazione.
- L'interesse ad impugnare deve esistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; va valutato secondo criteri utilitaristici (rimozione di uno svantaggio o ottenimento di un vantaggio).
- Se l'obiettivo della futura utilizzazione di una pronunzia favorevole è ottenere il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, il ricorrente deve formulare specifiche e motivate deduzioni circa il pregiudizio che subirebbe dal mancato accoglimento, altrimenti l'interesse non è ritenuto sussistente.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta, di per sé, soccombenza e quindi non implica condanna alle spese processuali né sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
- È opportuno comunicare tempestivamente e con atto motivato ogni mutamento della situazione cautelare al fine di evitare procedimenti inutili e per chiarire eventuali esigenze residue di tutela giurisdizionale (es. finalità risarcitoria).
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