Sentenza n. 460/2026 - Bari, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella liquidazione dell'indennità di buonuscita e conseguente mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, e dell'art. 21 della l. n. 232/1990, sostenendo che il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio, poiché la liquidazione era stata effettuata dalla sede INPS di Roma Tuscolano, e ha eccepito la prescrizione delle differenze richieste. Nel merito ha negato il beneficio, richiamando l'esclusione del collocamento a domanda e l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nonché il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio dell'efficacia spaziale dell'atto: poiché la controversia riguarda direttamente la posizione individuale di un ex dipendente residente in Puglia e il rapporto di servizio non era più attuale, la competenza spettava al TAR del luogo di residenza, non al TAR Lazio né al foro della sede dell'ente. È stata respinta anche l'eccezione di prescrizione, poiché l'INPS non aveva allegato e provato la data di ricezione dell'ultimo ordinativo o del prospetto di liquidazione, né la data in cui l'interessato avrebbe potuto conoscere l'errore di calcolo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha interpretato l'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 nel senso che i sei scatti spettano anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando siano maturati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del Codice dell'ordinamento militare non ha fatto rivivere la precedente disciplina limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; tale disposizione deve ritenersi abrogata. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno non è qualificato dalla legge come termine decadenziale e il suo mancato rispetto non comporta la perdita definitiva del diritto. Il beneficio deve quindi essere incluso nella base di calcolo del TFS, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze. Sono stati riconosciuti i soli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita
Il comma 2 estende il beneficio anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; la disposizione comprende quindi anche la cessazione a domanda.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Ha modificato la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, estendendo il beneficio al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Lascia ferma, per tutte le forze di polizia, la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione limitativa, riferita alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, deve ritenersi abrogata e non è riviviscente per effetto dell'abrogazione della norma che l'aveva sostituita.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell'originaria formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita, regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il criterio della sede dell'autorità che ha emanato l'atto è integrato e, quando gli effetti diretti dell'atto si producono esclusivamente in un diverso ambito territoriale, sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il foro speciale della sede di servizio presuppone l'attualità del rapporto di lavoro al momento dell'insorgenza della lite; non si applica all'ex dipendente.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Le controversie relative ai benefici economici del personale in regime di diritto pubblico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute a titolo di differenze di trattamento previdenziale spettano gli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Conferma il regime di non cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti previdenziali.
Massime di principio
- L'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, rilevanti anche per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento a riposo quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; la cessazione a domanda non è esclusa dal beneficio.
- L'abrogazione di una disposizione modificativa non determina, di regola, la reviviscenza della disposizione originaria abrogata o sostituita; la reviviscenza è istituto eccezionale e, nel caso esaminato, la precedente disciplina limitativa dei sei scatti deve ritenersi anch'essa abrogata.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'incidenza dei sei scatti sulla base pensionabile e non modifica la diversa disciplina dell'indennità di buonuscita prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; pertanto, l'eventuale obbligo contributivo previsto per la pensione non condiziona il ricalcolo del TFS.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non comporta decadenza dal beneficio, poiché la legge non lo qualifica come perentorio né prevede espressamente la perdita del diritto; il termine incide sulla tempistica del collocamento a riposo e dell'eventuale riconoscimento, non sull'esistenza definitiva del diritto.
- Nelle controversie relative a prestazioni riferite individualmente a un ex dipendente, quando il rapporto di servizio non è più attuale e gli effetti della decisione si producono esclusivamente nella sfera territoriale dell'interessato, la competenza territoriale può essere individuata in base al luogo di residenza dell'ex dipendente, in applicazione del criterio dell'efficacia spaziale.
- L'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso proprio, deve essere specificamente allegata e provata dall'ente debitore, inclusa la data dalla quale il diritto poteva essere fatto valere; non basta il mero riferimento ai prospetti di liquidazione o all'importo accreditato senza prova della loro conoscenza da parte dell'interessato.
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