Cassazione Penale, Sentenza n. 17440/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p. e per mancata verifica dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005 n. 69. Il ricorrente contestava l'assenza di un'adeguata esposizione del contenuto probatorio (la Corte si sarebbe limitata ad elencare fonti senza specificarne il contenuto) e la carenza del fumus criminis e della riferibilità dei fatti al ricorrente (assenza di riconoscimento fotografico della persona offesa, dichiarazioni di coindagati che avrebbero negato elementi probatori, ed assenza di evidenze di una associazione criminale).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la legge n. 69/2005 nella versione anteriore al d.lgs. n. 10/2021 e ha ritenuto che la Corte di appello avesse effettuato il controllo richiesto sul contenuto del mandato d'arresto europeo avvalendosi anche della documentazione integrativa ricevuta. Ha giudicato sufficienti, ai fini della gravità indiziaria, la denuncia/querela della persona offesa, accertamenti bancari, immagini di videosorveglianza, e le dichiarazioni di coindagati; ha inoltre osservato che la mancata identificazione fotografica non è decisiva se esistono altre evidenze (ad es. estratti conto, immagini, ammissioni). La sentenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e ha disposto gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69
art. 17, comma 4; art. 22; art. 22, comma 5
Applicata nella versione anteriore al d.lgs. n. 10/2021; richiede che la consegna sia subordinata alla verifica di gravi indizi di colpevolezza sul contenuto del mandato e prevede la procedura di consegna ed adempimenti successivi.
art. 125 codice di procedura penale
Richiesto un grado minimo di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione potesse essere integrata per relationem mediante le evidenze acquisite e rese ostensibili.
art. 416 cod. pen. (Italia)
Riferimento alla disciplina italiana dell'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che il reato francese contestato (art. 450 CP francese) sia sostanzialmente sovrapponibile al paradigma dell'art. 416 italiano ai fini della doppia incriminazione.
art. 312 e art. 450 codice penale francese
Reati contestati dallo Stato richiedente (estorsione e associazione a delinquere); la Corte ha ritenuto che i fatti descritti rientrino nella fattispecie punita in Francia e compatibili con i reati italiani per il requisito della doppia incriminazione.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
art. 28 (disciplina transitoria)
La disciplina transitoria stabilisce che per i mandati emessi prima della riforma si applica la precedente normativa; qui il MAE è del 2019, perciò si applica la versione anteriore.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n. 42792/2001; Sez. F, n. 35186/2019; Sez. 6, n. 44911/2013; Sez. 6, n. 45668/2010
Consolidati principi secondo cui la Corte può valutare la gravità indiziaria anche sulla base di documenti allegati e che è sufficiente che il mandato o la documentazione integrativa contengano evidenze astrattamente idonee a fondare il giudizio di gravità indiziaria; non è richiesta una articolata esposizione logico-argomentativa da parte dell'autorità emittente.
Massime di principio
- Per la consegna in base a mandato d'arresto europeo è necessario che sussistano 'gravi indizi di colpevolezza', valutabili sulla base del contenuto del mandato e della documentazione integrativa trasmessa; non occorre una completa rielaborazione argomentativa da parte dell'autorità emittente.
- La motivazione del giudice italiano può essere soddisfatta per relationem: è lecito richiamare e considerare le evidenze indicate nel provvedimento e nella documentazione dello Stato richiedente, purché rese note alla persona interessata e agli atti.
- L'assenza di riconoscimento fotografico o di un singolo elemento probatorio non esclude la sussistenza dei gravi indizi se sussistono altre evidenze convergenti (estratti conto, immagini di videosorveglianza, ammissioni, dichiarazioni di terzi).
- La verifica della doppia incriminazione non richiede perfetta corrispondenza tra le fattispecie nei due ordinamenti, ma solo che i fatti siano punibili in entrambi i Paesi; questioni di qualificazione giuridica non sono decisive in sede di Cassazione su ricorso di ammissibilità.
- Le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti o sulla modalità precisa della condotta (minaccia vs violenza) sono limitate in sede di controllo di legittimità e difficilmente atte a vanificare la valutazione complessiva degli indizi.
- In caso di provvedimenti di consegna, è opportuno che la difesa richieda espressamente la produzione di tutta la documentazione probatoria disponibile e segnali con precisione le manchevolezze probatorie (atti ricognitivi, identificazioni, documenti bancari) per evitare che deduzioni generiche vengano ritenute inesistenti.
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