Cassazione Penale, Sentenza n. 5562/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di ricettazione di una pistola provento di furto e di detenzione illegale di arma da sparo. La difesa contestava la ricostruzione del fatto, rilevando che l'indagato non avrebbe confessato quanto addebitato ma solo ammesso di essere stato contattato per consegnare una pistola a Napoli in cambio di 500 euro; censurava l'attendibilità delle dichiarazioni del coindagato Davide Giannini, evidenziava il percorso riabilitativo e la collaborazione dell'indagato e sosteneva che la misura non fosse né adeguata né proporzionata, chiedendo la revoca della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero, in sostanza, censure di merito non consentite in sede di legittimità, essendo finalizzate a una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione esaustiva sul pericolo di reiterazione, richiamando le dichiarazioni etero-accusatorie del coindagato e il contenuto delle intercettazioni da cui emergeva che Miglietti era in contatto con persone a cui procurava armi, avvalendosi di conoscenze acquisite negli ambienti del narcotraffico; è stato rilevato anche che l'indagato è privo di fissa dimora e non sussistono soluzioni idonee a contenere il pericolo cautelare. Per questi motivi il provvedimento di riesame è stato confermato. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828
Principio secondo il quale la Corte di Cassazione può verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario, controllandone la congruenza logica e il rispetto dei principi di diritto. Utilizzato per delimitare il perimetro del controllo di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi.
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976
Precisa che è escluso dal giudizio di legittimità il controllo che si risolve in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito; distingue le censure di motivazione ammissibili da quelle che sono, di fatto, riduzioni a mera rivalutazione di fatto.
Art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
articolo 94, comma uno ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla declaratoria (organizzazione amministrativa delle conseguenze della decisione).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione dei fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle stesse emergenze probatorie esaminate dal giudice di merito sono inammissibili.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare in Cassazione è necessario evidenziare vizi di diritto o gravi insufficienze logiche nella motivazione del giudice di merito, non semplicemente prospettare versioni alternative dei fatti.
- Quando il giudice del riesame fornisce una motivazione dettagliata che collega elementi di prova (es. dichiarazioni di coindagati e intercettazioni) al pericolo di reiterazione, tali argomentazioni sono difficili da superare in sede di legittimità salvo mostrare lacune logiche o violazioni di diritto nella valutazione.
- La mancanza di fissa dimora o l'assenza di soluzioni cautelari alternative possono aggravare la valutazione del pericolo di reiterazione e rendere più probabile il mantenimento della custodia in carcere.
- Le contestazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni di terzi (coindagati) devono essere rilevate e argomentate già in sede di merito; in Cassazione servono elementi che dimostrino l'illogicità o la contraddittorietà manifesta della valutazione probatoria del giudice di merito.
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