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Sentenza

Sentenza n. 2689/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 11202/2023.

Giustizia amministrativa202403066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 11202/2023, quanto al pagamento del risarcimento e al suggellamento degli impianti interferenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 11202/2023. Nel corso del giudizio, la Sezione aveva adottato sentenze non definitive disponendo, da un lato, che il Ministero provvedesse al suggellamento degli impianti produttivi delle interferenze e, dall'altro, la condanna del Ministero al risarcimento dei danni nella misura determinata dal Commissario ad acta, con ulteriore nomina di un Commissario per procedere al suggellamento degli impianti interferenti. Dopo la relazione del Commissario depositata il 28 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto dal Ministero l'importo liquidato a titolo risarcitorio e di non voler più insistere per il suggellamento degli impianti. Ha invece chiesto la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, a seguito dell'attività svolta dal Commissario ad acta e delle dichiarazioni della ricorrente, la sentenza ottemperanda è stata definitivamente eseguita. La richiesta relativa al suggellamento degli impianti non è stata ulteriormente coltivata, mentre il risarcimento era stato pagato dal Ministero. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, ritenuto originariamente inadempiente al giudicato, e liquidate in € 5.000,00 in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stata dichiarata l'improcedibilità per intervenuta definitiva esecuzione della sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'attività amministrativa e commissariale determina la definitiva esecuzione del giudicato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla restante attività esecutiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite quando l'inadempimento originario dell'amministrazione abbia reso necessario il giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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