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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31609/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica pagata per gli anni 2010 e 2011 da una società utilizzatrice finale dell'energia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contro il silenzio-rifiuto, e la CTR aveva confermato ritenendo che chiunque dimostri di avere indebitamente pagato l'imposta sia legittimato a chiederne il rimborso all'Amministrazione e che la disciplina interna fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 14 TUA per avere la CTR riconosciuto la legittimazione attiva del consumatore finale, mentre il rimborso spetta al fornitore-soggetto passivo, salvo prova dell'impossibilità o eccessiva difficoltà di agire nei suoi confronti; 2) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 sulla legittimità dell'addizionale provinciale; 3) violazione dell'art. 288 TFUE e dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE circa la natura self-executing della direttiva. La società controricorrente invoca l'eccessiva difficoltà di ottenere la restituzione dal fornitore per effetto dell'assenza di efficacia orizzontale delle direttive e chiede anche rinvio pregiudiziale e solleva questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR abbia errato nel riconoscere al consumatore finale la legittimazione diretta al rimborso verso l'Amministrazione finanziaria. Ribadisce che, per le addizionali sulle accise dell'energia elettrica, il soggetto passivo e quindi il legittimato principale al rimborso è il fornitore; il consumatore finale deve prima agire verso il fornitore con l'ordinaria ripetizione dell'indebito e solo se prova l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, riferita alla posizione del fornitore, può agire eccezionalmente contro l'Amministrazione. I motivi secondo e terzo restano assorbiti. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente. Spese compensate per la complessità delle questioni e per il consolidarsi successivo dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 14 TUA

    La norma è interpretata nel senso che la legittimazione al rimborso dell'imposta indebitamente versata spetta, in via ordinaria, al soggetto passivo che ha effettuato il versamento; il consumatore finale può agire solo in via eccezionale, se dimostra l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di rivalersi sul fornitore.

  • art. 6 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20

    L'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica è assimilata alle accise quanto al regime del versamento e della legittimazione al rimborso.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa natura self-executing della direttiva, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 1, § 2, direttiva 2008/118/CE

    La contrarietà della disciplina interna alla direttiva non basta da sola a fondare la legittimazione diretta del consumatore al rimborso verso l'Amministrazione; il problema va risolto secondo il principio di effettività e il riparto tra fornitore e consumatore.

  • art. 117 Cost.

    La questione di costituzionalità è ritenuta manifestamente infondata perché l'interpretazione seguita non priva il consumatore di tutela effettiva.

  • art. 24 Cost.

    La questione di costituzionalità è ritenuta manifestamente infondata perché resta disponibile l'azione contro il fornitore e, nei casi ricorrenti, la tutela risarcitoria contro lo Stato.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del controricorrente.

Massime di principio

  • Per le addizionali sulle accise dell'energia elettrica, il rimborso dell'indebito all'Amministrazione finanziaria spetta in via ordinaria al fornitore-soggetto passivo che ha effettuato il versamento, non al consumatore finale che abbia sopportato economicamente l'onere tramite rivalsa.
  • Il consumatore finale che abbia pagato al fornitore può agire contro quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; l'azione diretta verso l'Amministrazione è ammessa solo in via eccezionale e previa prova dell'impossibilità o dell'eccessiva difficoltà di recupero nei confronti del fornitore.
  • L'impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero non deriva automaticamente dal fatto che l'indebito dipenda dal contrasto tra norma interna e direttiva UE, ma va riferita alla concreta situazione del soggetto passivo tenuto al rimborso.
  • La mancanza di efficacia orizzontale delle direttive non comporta, di per sé, un vuoto di tutela, poiché il soggetto leso può far valere la ripetizione verso il fornitore e, ove ricorrano i presupposti, la responsabilità risarcitoria dello Stato per mancata o tardiva attuazione del diritto dell'Unione.
  • Quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato e la Corte di giustizia ha già chiarito i profili rilevanti del principio di effettività, non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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