Cassazione Penale, Sentenza n. 8013/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revisione promossa nell'interesse di Zhou Ling Le, condannata per ricettazione e ricondotta alla qualifica di rappresentante legale della societa' Christian 2007 s.r.l. Il ricorso denunciava che la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante una prova nuova (la visura camerale) dalla quale risultava che dal 22/01/2008 l'amministratore della Christian 2007 s.r.l. era Zhu Xiaoqing, e aveva inoltre fondato la condanna su assunti non riscontrabili nel fascicolo (presunto mandato conferito personalmente al doganalista Gaudiosi, firma sulla commercial invoice, individuazione della Zhou nei documenti doganali), mentre la documentazione non riportava il nome della ricorrente né la sua sottoscrizione della fattura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. La Corte ha stabilito che la visura camerale costituisce 'prova nuova' ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite e che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla manifesta infondatezza della richiesta di revisione, avendo posto a fondamento del rigetto elementi non riscontrabili nel fascicolo. Ha quindi disposto che la Corte di appello effettui una nuova sommaria valutazione (nell'ambito del controllo 'ictu oculi') delle prove per decidere sull'ammissione al giudizio di revisione e, solo successivamente, procedere eventualmente secondo l'art. 636 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. (revisione)
art. 630, comma 1, lett. c)
La Corte ha ritenuto che la visura camerale integra una 'prova nuova' ai sensi della norma (e della definizione data dalle Sezioni Unite): si tratta di documento sopravvenuto alla sentenza definitiva e non valutato nel giudizio precedente, rilevante ai fini della revisione.
art. 636 cod. proc. pen. (procedura di revisione)
La Corte ha ricordato che, una volta ammessa l'istanza, si apre il giudizio di revisione disciplinato dall'art. 636 c.p.p.; l'organo di merito deve quindi decidere in ordine all'ammissione preliminare e, se necessario, procedere al giudizio di revisione.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (giurisprudenza sulla nozione di 'prove nuove')
definizione giurisprudenziale delle 'prove nuove' fornita dalle Sezioni Unite
La Corte ha applicato il criterio delle Sezioni Unite secondo cui sono 'prove nuove' quelle sopravvenute alla sentenza definitiva, scoperte successivamente, non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate neppure implicitamente.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione la prova deve essere 'nuova' nel senso giurisprudenziale: sopravvenuta alla sentenza definitiva o non valutata nel giudizio precedente.
- La Corte territoriale, nel respingere una domanda di revisione come manifestamente infondata, deve compiere una sommaria delibazione 'ictu oculi' delle prove nuove; non può basare il rigetto su elementi non presenti nel fascicolo o su argomentazioni illogiche.
- Documenti ufficiali (es. visura camerale) che smentiscono la qualifica di rappresentante legale usata per la condanna possono essere decisivi e rendere ammissibile la revisione, se non erano stati valutati prima.
- L'assenza di firma su fatture o la mancata identificazione diretta della persona nei verbali può indebolire il nesso tra imputato e documenti su cui si fonda la condanna; tali circostanze vanno valutate concretamente nella fase preliminare di ammissione alla revisione.
- L'annullamento dell'ordinanza e il rinvio non garantiscono l'accoglimento definitivo della revisione, ma impongono alla corte di merito una nuova e motivata valutazione delle prove nuove.
- Il giudice di merito non deve svolgere approfonditi accertamenti nella fase di ammissibilità, ma la valutazione sommaria deve essere basata su ragionamento logico e su elementi effettivamente presenti nel fascicolo.
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