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Sentenza

Sentenza n. 1651/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento della Scheda Valutativa – Documento Caratteristico n. d’ordine ‘3’ emesso dalla Legione Carabinieri ‘Piemonte e Valle d’Aosta’ – Stazione di Valdilana - in data 8.9.2023/2.10.2023, relativa al servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal 14.8.2022 al 13.8.2023, comunicata in data 5.10.2023, con firma di presa visione da parte del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202301075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda valutativa – Documento Caratteristico n. d’ordine 3, relativa al servizio prestato dal ricorrente dal 14 agosto 2022 al 13 agosto 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per l’annullamento la scheda valutativa relativa al proprio servizio, emessa dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta – Stazione di Valdilana e comunicata il 5 ottobre 2023, chiedendo altresì l’annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di ricorso. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato documentazione attestante l’annullamento in autotutela della scheda impugnata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché l’atto impugnato era stato annullato in autotutela dall’amministrazione. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’andamento della controversia e del tempestivo intervento in autotutela dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe del provvedimento; il testo non ne esplicita l’incidenza sulla decisione.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’atto amministrativo impugnato fa venir meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • Quando l’amministrazione interviene tempestivamente in autotutela durante il giudizio, il giudice può compensare integralmente le spese di lite, valutando l’andamento della controversia e il comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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