Cassazione Civile, Ordinanza n. 37245/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società poi fallita contro il titolare di una partecipazione sociale e la società in accomandita semplice in cui egli aveva conferito il diritto di usufrutto su partecipazioni sociali. I giudici di merito hanno accolto la domanda, dichiarando inefficace l'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901 c.c. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) hanno contestato la legittimazione ad agire della curatela, sostenendo che il credito posto a fondamento dell'azione non fosse esistente o comunque fosse pretestuoso; 2) hanno dedotto violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. per l'affermazione dell'eventus damni, assumendo che non fosse stato provato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie e che il patrimonio residuo del debitore fosse sufficiente; 3) hanno censurato la qualificazione dell'atto di conferimento e la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente ricondotto l'atto a un regime sfavorevole ai ricorrenti e avrebbe indebitamente ritenuto conoscibile il pregiudizio anche in capo alla società beneficiaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'azione revocatoria è proponibile anche a tutela di un credito litigioso o eventuale, purché non pretestuoso, senza necessità di un credito già certo, liquido ed esigibile. Ha respinto il secondo motivo, osservando che l'eventus damni può consistere anche in una modifica qualitativa o quantitativa della garanzia patrimoniale idonea a rendere più difficile il soddisfacimento del credito, e che la valutazione sulla insufficienza del patrimonio residuo era un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla qualificazione formale dell'atto come gratuito o oneroso, ma sulla consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente e alla società beneficiaria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale del creditore e può essere esercitata anche a fronte di un credito meramente eventuale o litigioso, purché la pretesa non sia prima facie pretestuosa; ai fini dell'accoglimento non è necessario un credito certo, liquido ed esigibile.
art. 2697 c.c.
Sul presupposto dell'eventus damni il creditore deve allegare e dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre spetta al debitore provare che il patrimonio residuo è ampiamente capiente rispetto alle ragioni creditorie.
art. 295 c.p.c.
La pendenza del giudizio sul credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione sulla revocatoria.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto inammissibile o manifestamente infondato.
art. 376 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento camerale in cassazione.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del relatore e per il deposito di memoria da parte dei ricorrenti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non specifica adeguatamente in quali atti e in quali termini siano state già dedotte in fatto le circostanze poste a base della censura.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, la nozione di credito è ampia e comprende anche ragioni creditorie future, eventuali o litigiose, purché la pretesa non appaia meramente pretestuosa.
- Ai fini dell'azione revocatoria, non è necessario provare la certit e0, liquidità ed esigibilità del credito; è sufficiente la sua idoneità a fondare la qualità di creditore.
- L'eventus damni ricorre anche quando l'atto dispositivo non azzeri il patrimonio del debitore ma ne renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione, alterando in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale.
- In tema di onere della prova, il creditore deve dimostrare il pregiudizio alla garanzia patrimoniale, mentre il debitore che voglia resistere alla revocatoria deve provare la capienza del patrimonio residuo.
- La pendenza di un autonomo giudizio sull'esistenza del credito non comporta automaticamente la sospensione necessaria del processo revocatorio, perché la decisione sulla revocatoria non presuppone l'accertamento definitivo del credito.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una nuova valutazione del merito o che non colgano la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
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