Cassazione Penale, Sentenza n. 49487/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Salvagno impugnava la sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. emessa dal GUP di Torino, censurando in particolare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi disposto ai sensi dell'art. 452‑quaterdecies c.p. per carenza di prove circa l'effettivo danno ambientale. Denunciava inoltre omessa o insufficiente motivazione in relazione alla eccezione sulla relazione tecnica dell'ARPA (che indicava solo una potenziale contaminazione), al rigetto di istanze istruttorie e alla mancata ammissione dell'incidente probatorio sullo stato dei luoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nella parte relativa alla statuizione non oggetto di accordo tra le parti (l'ordine di ripristino) e lo ha accolto. Il Collegio ha rilevato che il GUP aveva disposto il ripristino motivando sulla "mancanza di evidenza dell'assenza di danno" e facendo discendere l'obbligo di ripristino dalla mera consumazione del reato di pericolo, confondendo reato di pericolo con reato di danno. La Corte ha chiarito che l'ordine di ripristino richiede la prova dell'effettivo pregiudizio ambientale e non può essere imposto solo perché non è dimostrata l'assenza del danno. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'ordine di ripristino; per il resto la sentenza (applicazione della pena concordata e benefici connessi) è stata confermata.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il rito della patteggiamento; la Corte precisa che le statuizioni non concordate tra le parti contenute nella sentenza di patteggiamento possono essere impugnate in cassazione.
art. 448 cod. proc. pen.
Regola le impugnazioni; la giurisprudenza e la Corte richiamano il comma interpolato (2‑bis) che limita le fattispecie di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento ma permette la cassazione delle pronunce decisorie non oggetto di accordo.
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Prevede l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi: la Corte interpreta che tale misura presuppone l'accertamento dell'effettivo pregiudizio ambientale e non può essere disposta automaticamente per il solo fatto della consumazione di un reato di pericolo.
art. 260 d.lgs. n. 152/2006
Riferimento normativo sul reato ambientale: la Corte richiama la distinzione tra reato di pericolo e reato di danno, sottolineando che la configurazione del reato non richiede necessariamente la dimostrazione del danno ambientale.
art. 53‑bis d.lgs. n. 22/1997 (richiamato nella giurisprudenza)
Norma antecessora richiamata per analogia: la giurisprudenza ha già affermato che la previsione del ripristino non trasforma il reato da reato di pericolo in reato di danno; l'obbligo di ripristino va commisurato alla prova del danno.
Massime di principio
- In procedimenti di patteggiamento le parti possono concordare alcune statuizioni, ma le pronunce del giudice non oggetto di accordo possono essere impugnate in cassazione.
- L'ordine di ripristino dello stato dei luoghi (misura riparatoria/risarcitoria) richiede l'accertamento dell'effettivo danno ambientale: non può essere disposto automaticamente solo perché il reato è stato consumato, quando si tratta di un reato di pericolo.
- Bisogna distinguere chiaramente tra reato di pericolo e reato di danno: la mera consumazione del reato di pericolo non prova l'esistenza di un danno materiale che giustifichi lavori di ripristino.
- Se i rapporti tecnici (es. ARPA) indicano solo una 'potenziale' contaminazione, il giudice deve valutare la prova con adeguata motivazione e, in caso di ordine di ripristino, indicare le evidenze che comprovano il danno; altrimenti la statuizione è suscettibile di annullamento.
- Il giudice deve motivare specificamente il rigetto di richieste istruttorie e le eccezioni sulla utilizzabilità di relazioni tecniche; l'omessa valutazione può costituire motivo decisivo di censura in cassazione.
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