Ordinanza n. 4658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta-ter, 24 luglio 2025, n. 14702, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V-ter, 24 luglio 2025, n. 14702
Esito
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio indicata in epigrafe. Prima della trattazione del merito ha chiesto il rinvio dell’udienza, rappresentando la pendenza di interlocuzioni con il GSE finalizzate alla composizione complessiva e contestuale dell’intero contenzioso pendente tra le parti. Il GSE ha aderito alla richiesta in udienza. Le parti hanno inoltre riferito dell’imminenza di un incontro volto a tale composizione e della possibile ricaduta favorevole dell’esito delle interlocuzioni anche sulle ulteriori cause pendenti tra loro davanti al Consiglio di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio esclusivamente ai fini della trattazione, senza decidere l’appello nel merito. Ha ritenuto sussistenti eccezionali ragioni idonee a giustificare il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., valorizzando l’esigenza di preservare l’unitarietà del percorso di composizione dell’intero contenzioso tra l’impresa e il GSE e il possibile effetto dell’accordo sulle cause pendenti. La nuova udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 10 novembre 2026. Il Collegio ha precisato che non saranno concessi ulteriori rinvii.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
eccezionali ragioni idonee a giustificare il rinvio dell’udienza
Consente il rinvio dell’udienza quando ricorrono ragioni eccezionali; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella pendenza di interlocuzioni finalizzate alla composizione complessiva del contenzioso e nell’imminenza di un incontro tra le parti.
Massime di principio
- Il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. può essere disposto per eccezionali ragioni quando la decisione della singola causa rischi di incidere sull’unitarietà di interlocuzioni concretamente avviate per la composizione complessiva di una pluralità di controversie tra le medesime parti.
- La pendenza di interlocuzioni conciliative può giustificare il rinvio della trattazione del merito soltanto quando siano rappresentate circostanze concrete, quali l’imminenza di un incontro e la possibile definizione unitaria del contenzioso; il giudice può escludere ulteriori rinvii.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →