Cassazione Penale, Sentenza n. 10223/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/12/2021 del Tribunale di Firenze che aveva respinto la richiesta del Pubblico ministero di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di Damone. Il ricorso contestava una carenza motivazionale per omessa valutazione di elementi probatori decisivi, in particolare messaggi telefonici tra Damone e Adriano Peris che, secondo il Pubblico ministero, dimostrerebbero l'interesse diretto e l'impegno del Damone nel favorire la carriera universitaria di Peris e l'intervento sul rettore per ottenere due posizioni di professore straordinario cofinanziate dall'azienda ospedaliera.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando un vizio di motivazione per omessa considerazione dei messaggi tra Damone e Peris, i quali, letti nel senso più naturale, mostrano interesse diretto e impegno concreto di Damone nella vicenda. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale affinché valuti nuovamente quegli elementi probatori, verifichi la loro incidenza sulla valutazione delle esigenze cautelari (in particolare del pericolo di reiterazione) e fornisca una motivazione adeguata rispetto a tali emergenze probatorie.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
adito dall'autorità inquirente con appello ex art. 310, cod. proc. pen.
Riconoscimento del potere dell'autorità inquirente di proporre appello contro le decisioni che respingono richieste di misure cautelari; il ricorso è stato valutato alla stregua di tale rimedio
normativa di settore (procedura di conferimento incarichi universitari)
Nel provvedimento si richiama che alla figura del direttore generale non sempre compete un ruolo decisivo nella procedura di nomina universitaria; ciò è rilevante ai fini della valutazione della capacità di incidere sull'esito del concorso
Massime di principio
- In sede di valutazione delle misure cautelari il giudice deve considerare tutti gli elementi probatori potenzialmente decisivi: omettere la valutazione di comunicazioni dirette (es. sms, chat) può costituire vizio di motivazione e comportare annullamento e rinvio.
- Messaggi testuali che esprimono impegno concreto (es. "ti faccio sapere", "ne parlo io di te", "mi muovo") possono essere interpretati come prova di interesse diretto e di attività finalizzata al risultato e aumentano la probabilità di rilevanza ai fini cautelari, specie se l'indagato mantiene un ruolo apicale.
- La mera esistenza di "patti" anteriori o l'asserita estraneità dell'indagato non esclude automaticamente la valutazione del suo comportamento: è necessario verificare se abbia agito in modo coerente o abbia comunque dato seguito ad impegni.
- Il tempo trascorso dai fatti non esclude di per sé l'adozione di misure cautelari, ma il Pubblico ministero deve dimostrare concretezza, attualità e specificità del pericolo (di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione).
- In caso di annullamento per carenza motivazionale il giudice di rinvio deve espressamente confrontarsi con gli elementi omessi e motivare nuovamente la valutazione delle esigenze cautelari, esplicitando la rilevanza o l'ininfluenza di tali elementi sulla decisione.
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