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Sentenza

Sentenza del 30/11/2018 n. 31018 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, sostenendo che la convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e il privato fosse assimilabile a un atto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari. Di conseguenza, chiedeva l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'8% e dell'imposta ipotecaria del 2%, anziché del regime agevolato previsto per gli accordi e le convenzioni urbanistiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Ha stabilito che la convenzione urbanistica prevista dall'art. 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997 costituisce un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo, finalizzato alla pianificazione e alla trasformazione del territorio nell'interesse pubblico. Essa non realizza una permuta né un rapporto sinallagmatico tra la modifica urbanistica operata dal Comune e gli obblighi assunti dal privato, e non costituisce un atto traslativo o costitutivo di diritti reali edificatori. Pertanto si applica il regime tributario dell'art. 20 della legge n. 10 del 1977, con imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento di 4.000 euro per le spese di lite.

Norme richiamate

  • Legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, art. 40-bis

    Disciplina le convenzioni urbanistiche finalizzate, nel pubblico interesse, alla realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanistici, alla copertura del fabbisogno abitativo, alla messa a disposizione di aree produttive o alla realizzazione e gestione di opere pubbliche.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 11

    Riconosce gli accordi tra pubblica amministrazione e privati come strumenti consensuali dell'azione amministrativa. Le convenzioni urbanistiche sono ricondotte a tali accordi di diritto pubblico, integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I

    Prevede l'imposta di registro proporzionale per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. La Corte ha escluso che la convenzione urbanistica in esame rientri in tale categoria.

  • Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20, commi 1, 2 e 3

    "Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonchè a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi."

    Stabilisce il regime tributario agevolato, consistente nell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, per gli atti e le convenzioni tra privati ed enti pubblici diretti alla trasformazione del territorio. Il comma 3 estende espressamente tale regime alle convenzioni previste dall'art. 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997, anche per procedimenti non ancora definiti con accertamento, riscossione o giudicato.

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 88

    Ha introdotto i commi 2 e 3 dell'art. 20 della legge n. 10 del 1977, fornendo una conferma legislativa dell'applicazione del regime fiscale agevolato agli accordi urbanistici e alle specifiche convenzioni previste dalla normativa provinciale di Bolzano.

  • Codice civile, art. 2643, comma 1, n. 2-bis

    Riguarda la trascrizione degli atti costitutivi o traslativi di diritti edificatori. La Corte ha escluso che la pianificazione urbanistica comunale o la modifica del piano costituisca un diritto edificatorio cedibile sul mercato o un atto traslativo rilevante ai fini dell'imposta proporzionale.

Massime di principio

  • Le convenzioni urbanistiche tra Comune e privato, quando sono funzionali alla pianificazione o alla trasformazione del territorio nell'interesse pubblico, devono essere normalmente qualificate come accordi amministrativi e non come contratti sinallagmatici o permute immobiliari.
  • La modifica della destinazione urbanistica o l'incremento della cubatura non costituiscono, di per sé, un diritto reale trasferito dal Comune al privato: l'ente esercita un potere pubblico di pianificazione non commerciabile.
  • Gli obblighi del privato, come la cessione di aree o la realizzazione di opere di urbanizzazione, non rappresentano necessariamente il corrispettivo privatistico della modifica urbanistica, ma possono essere obblighi inseriti in un accordo diretto alla realizzazione dell'interesse pubblico.
  • Per gli atti preordinati alla trasformazione del territorio conclusi mediante accordi tra privati ed enti pubblici si applica, in linea generale, il regime agevolato dell'art. 20 della legge n. 10 del 1977: imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, purché l'atto rientri effettivamente nella funzione urbanistica prevista dalla norma.
  • La qualificazione fiscale deve dipendere dalla causa concreta e dalla funzione pubblicistica complessiva dell'operazione, non dalla sola presenza di trasferimenti immobiliari o di obblighi patrimoniali all'interno della convenzione.

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