Sentenza n. 1002/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto e successivo diniego dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativa a opere interne e mutamento distributivo-funzionale di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità presentata per opere interne consistenti nella realizzazione di un servizio igienico, nella diversa distribuzione degli spazi e nella creazione di soggiorno-cucina e camere da letto, chiedendo anche l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere con un atto espresso. Ha dedotto: la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, nonché degli artt. 2 e 3 della medesima legge, sostenendo che gli interventi fossero modifiche interne e di destinazione d'uso prive di rilevanza urbanistica; la violazione dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, per la mancata conclusione espressa del procedimento e il difetto di motivazione; l'insussistenza dei presupposti del diniego e la sanabilità delle opere, in quanto realizzate all'interno di un immobile legittimamente assentito. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari del Comune in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha ritenuto che il provvedimento comunale conclusivo del 27 febbraio 2023 fosse plurimotivato e fondato su autonome ragioni giustificative, già esplicitate nel preavviso di diniego e nel provvedimento finale. La ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente tutte le rationes decidendi, ma le sue censure si sono concentrate genericamente sulla pretesa irrilevanza edilizia delle opere senza confrontarsi con ciascuna ragione ostativa. Il Collegio ha inoltre rilevato che gli interventi avevano determinato una significativa trasformazione funzionale e distributiva dell'immobile, riconducibile a nuova costruzione o comunque a una radicale trasformazione edilizia, con conseguente necessità di un titolo abilitativo e impossibilità di ricondurli all'edilizia libera. Le opere risultavano poi incompatibili con la disciplina della Zona Territoriale Omogenea B3, nella quale erano ammessi soltanto interventi conservativi e manutentivi dell'esistente, senza nuova volumetria residenziale. Ulteriore ragione non efficacemente contestata era la carenza dei requisiti minimi di abitabilità dei locali trasformati. Secondo il TAR, la legittimità anche di una sola autonoma ragione del provvedimento plurimotivato è sufficiente a sostenere il rigetto dell'intero ricorso, con assorbimento delle censure relative alle altre motivazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con successiva correzione del dispositivo quanto all'attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'accertamento di conformità; il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sanatoria, anche in ragione dell'incompatibilità urbanistica delle opere e della carenza dei requisiti minimi di abitabilità.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi; il Comune aveva comunicato il preavviso di diniego e la censura della ricorrente non è stata ritenuta idonea a superare le autonome ragioni sostanziali del diniego.
artt. 2 e 3 l. 241/1990
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento e di motivazione, ma le relative doglianze non hanno condotto all'annullamento dell'atto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome e indipendenti, il ricorrente deve censurare specificamente ciascuna di esse; la legittimità di una sola ragione sufficiente a sorreggere l'atto comporta il rigetto dell'intero ricorso.
- In presenza di un atto plurimotivato, il giudice può respingere il ricorso sulla base dell'accertata infondatezza delle censure rivolte contro una sola ratio decidendi autonoma, assorbendo le ulteriori censure, poiché la conferma dell'atto fa venir meno l'interesse all'esame delle altre.
- Una trasformazione funzionale e distributiva significativa di un immobile, con incidenza sulla destinazione originaria e creazione di nuovi ambienti residenziali, non può essere automaticamente qualificata come mera modifica interna priva di rilevanza urbanistico-edilizia, potendo richiedere un previo titolo abilitativo.
- L'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere accolto quando le opere risultino incompatibili con la disciplina urbanistica della zona, che non consente nuova volumetria residenziale, o quando manchino i requisiti minimi di abitabilità dei locali trasformati.
- Il giudice amministrativo può decidere la controversia sulla questione di più pronta soluzione, secondo il principio della ragione più liquida, omettendo l'esame delle eccezioni preliminari quando l'infondatezza nel merito conduce comunque alla definizione del giudizio.
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