Sentenza del 23/06/2017 n. 15674 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia che aveva confermato il diritto della società al rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2003. Il primo motivo riguardava la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, poiché la Commissione regionale aveva ritenuto tardiva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del liquidatore, derivante dalla precedente cancellazione della società dal registro delle imprese. Il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione, poiché la sentenza non aveva esaminato adeguatamente la data della cancellazione, che la stessa contribuente aveva indicato nel 16 gennaio 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha stabilito che la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile anche d’ufficio dal giudice; inoltre, ha rilevato un esame incompleto e potenzialmente decisivo delle risultanze processuali sulla data di cancellazione della società. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita definitivamente la spettanza del rimborso IVA.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
La Corte ha esaminato la questione dell’ammissibilità in appello dell’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, precisando che tale carenza può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio e anche d’ufficio dal giudice.
Massime di principio
- La carenza di legittimazione ad agire costituisce una questione processuale rilevante che può essere sollevata anche per la prima volta in appello e, secondo la pronuncia, può essere rilevata d’ufficio in ogni fase del giudizio.
- Quando una società è stata cancellata dal registro delle imprese, occorre verificare attentamente chi abbia titolo per proporre o proseguire l’azione, inclusa la legittimazione dell’ex liquidatore.
- La data della cancellazione della società può essere decisiva per stabilire la legittimazione processuale; il giudice deve esaminare in modo completo gli atti e le allegazioni delle parti su tale circostanza.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: comporta la riapertura dell’esame davanti al giudice di rinvio, che dovrà decidere nuovamente anche sulla base delle questioni processuali indicate dalla Corte.
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