Sentenza n. 1458/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato di consulente junior, inclusa la determina di approvazione dell’esito e degli incarichi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva, deducendo che, nonostante l’avviso escludesse formalmente una procedura comparativa, l’Amministrazione avrebbe concretamente svolto una selezione comparativa mediante valutazione dei titoli e colloqui da parte di una commissione. Sono state contestate anomalie nello svolgimento dei colloqui, alcuni dei quali effettuati da remoto senza previsione nella convocazione, l’assenza di quesiti tecnici coerenti con le competenze richieste e la riduzione dei colloqui a un riepilogo dei curricula. Il ricorrente ha inoltre dedotto la mancata predeterminazione di criteri e punteggi, l’assenza di una graduatoria completa, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento, l’ammissione e la selezione di candidati privi del requisito dell’esperienza triennale specifica, nonché il conflitto di interessi del presidente della commissione ai sensi dell’art. 6-bis della l. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013. È stato chiesto anche il risarcimento del danno, prospettato come perdita di chance di conseguire l’incarico. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura fiduciaria e non concorsuale della procedura, nonché l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso e la carenza di prova dell’interesse e del danno.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione, ritenendo decisivo non il nomen iuris attribuito dall’Amministrazione, ma il concreto svolgimento della procedura. L’avviso prevedeva la valutazione dei titoli, un colloquio sulle competenze specifiche, la verifica della conoscenza della normativa e delle capacità operative, analitiche, relazionali e di problem solving; tali elementi, unitamente alla nomina di una commissione e all’esercizio di discrezionalità tecnico-valutativa, configuravano una procedura comparativa e procedimentalizzata, idonea a radicare posizioni di interesse legittimo. La domanda di annullamento è stata tuttavia dichiarata improcedibile perché, nelle more del giudizio, erano scaduti i contratti relativi agli incarichi e gli effetti della procedura si erano esauriti. La domanda risarcitoria è stata respinta. Il danno prospettato era una perdita di chance, ma il ricorrente non ha dimostrato una probabilità seria, concreta ed elevata di conseguire l’incarico. Dalla documentazione risultava che venti candidati, compreso il ricorrente, erano stati ritenuti idonei e che la commissione aveva rilevato una sostanziale omogeneità dei profili. Il raffronto tra i titoli del ricorrente e quelli di alcuni vincitori non era sufficiente: occorreva dimostrare una posizione qualificata anche rispetto agli altri candidati idonei non selezionati. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, respinto nel resto il ricorso e compensato le spese.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La nozione di procedura concorsuale rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa può comprendere procedure per il conferimento di incarichi libero-professionali quando siano caratterizzate da comparazione, procedimentalizzazione e discrezionalità tecnico-valutativa.
art. 6-bis l. 241/1990
Norma richiamata dal ricorrente per contestare il conflitto di interessi del presidente della commissione; il giudice non ha deciso nel merito tale censura, essendo divenuta improcedibile la domanda di annullamento.
art. 6 d.P.R. 62/2013
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al conflitto di interessi e agli obblighi di astensione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 7 d.P.R. 62/2013
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all’obbligo di astensione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 2697 c.c.
Nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento.
Nella domanda risarcitoria il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi condotta illecita, nesso causale e danno effettivo; il metodo acquisitivo non attenua l’onere probatorio.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, una procedura per il conferimento di incarichi a tempo determinato rientra nell’area della giurisdizione amministrativa quando, al di là della qualificazione formale dell’Amministrazione, sia concretamente caratterizzata dalla valutazione comparativa dei candidati, dalla procedimentalizzazione delle operazioni, dalla nomina di una commissione e dall’esercizio di discrezionalità tecnico-valutativa.
- La qualificazione dell’avviso come procedura non comparativa non è decisiva quando le modalità concretamente adottate comportano l’esame comparativo di titoli e colloqui finalizzato alla scelta dei candidati ritenuti più idonei.
- Quando gli incarichi conferiti all’esito della procedura sono ormai scaduti e gli effetti della selezione si sono esauriti, la domanda di annullamento degli atti della procedura diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la necessità di esaminare la domanda risarcitoria eventualmente proposta.
- Il risarcimento per perdita di chance richiede la prova di una probabilità seria, concreta ed elevata di conseguire il bene della vita; la mera possibilità di ottenere l’incarico o il semplice raffronto con alcuni candidati selezionati non sono sufficienti.
- In una procedura selettiva con pluralità di candidati, chi domanda il risarcimento per perdita di chance deve dimostrare di avere una probabilità qualificata di conseguire l’incarico non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto agli altri candidati idonei non selezionati.
- Nell’azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo opera pienamente l’onere della prova ex art. 2697 c.c.; il ricorrente deve provare l’effettività del danno e il nesso causale senza poter fare affidamento sul metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
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