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Sentenza

Sentenza n. 2756/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.1677/2025, depositata e resa pubblica il 11.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 15143/2023;

Giustizia amministrativa202506793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1677/2025, passata in giudicato, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato l’amministrazione ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante l’emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre interessi dalla maturazione del diritto sino all’accredito. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice civile, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente alla ricorrente l’utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Poiché il giudicato era stato notificato in forma esecutiva, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcun adempimento ministeriale, il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l’insediamento su istanza della ricorrente e l’esecuzione entro i successivi 60 giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o, in caso di inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, anche quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice ordinario e impone un obbligo conformativo all’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e adottare le misure necessarie per assicurarne l’attuazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere liquidata quale somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine senza adempimento, l’azione di ottemperanza è procedibile.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta del docente riconosciuti dal giudicato civile sono quelle stabilite dal decreto.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione a riconoscere una specifica utilità al dipendente ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di agire quando l’amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione al giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento, nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e stabilire le modalità della sua attivazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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