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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12569/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 22/10/2025, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 110 e 416-bis c.p. e agli artt. 273, 274, 275, 292, comma 2, lett. c) c.p.p. Il ricorso contestava l'applicazione dell'art. 416-bis ritenendo assenti gli elementi tipici del concorso esterno (mancanza di un concreto e funzionale collegamento con la cosca Piromalli, assenza di consapevolezza rispetto ai programmi delittuosi di terzi, inesistenza di rapporti stabili con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta) e lamentava l'omessa o contraddittoria valutazione dei punti dedotti nella memoria difensiva e il travisamento degli elementi indiziari (sostanziale contraddizione sul valore dimostrativo degli indizi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (pronuncia del 04/03/2026, estensore Cons. Daniela Cardamone, Presidente Angelo Caputo). Ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria avesse compiuto un esame logico e puntuale delle intercettazioni e degli elementi documentali, individuando gravi indizi di concorso esterno in associazione mafiosa a carico dell'indagato: contributo concreto consistente nel mettere a disposizione un luogo sicuro per incontri della cosca e nella consapevolezza della natura riservata degli incontri (desunta dal linguaggio criptico con Antonio Zito). Però il Tribunale ha correttamente escluso l'affectio societatis necessaria per qualificare l'indagato come pieno partecipante all'associazione, ritenendolo in posizione di stabile contiguità ma non di organico inserimento. La Cassazione ha concluso che la motivazione del Tribunale è immune da vizi rilevanti e ha confermato l'orientamento applicativo, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: utilizzato per inquadrare la partecipazione dell'indagato rispetto alle condotte riferite alla realizzazione dei reati in concorso

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nella prospettiva consolidata della giurisprudenza: il concorso esterno richiede che il soggetto, pur non inserito organicamente, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario idoneo, valutato ex post, a conservare, agevolare o rafforzare l'operatività dell'associazione o di una sua articolazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza difensiva; la Corte non ha ritenuto sussistere il vizio denunciato relativo alla mancata o insufficiente motivazione previsto dalle norme procedurali impugnate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso in relazione alla motivazione e alla valutazione degli atti: la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale abbia esaminato adeguatamente i rilievi difensivi

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i profili di illegittimità dedotti

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione circa la natura e la qualificazione degli atti e delle indagini; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valorizzato correttamente gli elementi indiziari richiesti dalla norma

Massime di principio

  • Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che, valutato ex post, sia idoneo a conservare, agevolare o rafforzare l'organizzazione criminale; non è necessario l'affectio societatis.
  • La qualificazione tra partecipazione (associativa) e concorso esterno dipende dalla stabile organicità del rapporto: la mera contiguità o disponibilità, anche se stabile, può non integrare la partecipazione se manca l'affectio societatis.
  • Elementi quali la messa a disposizione di luoghi sicuri per incontri, l'uso di linguaggio criptico e la continuità dei comportamenti possono costituire gravi indizi di concorso esterno se dimostrano consapevolezza e utilità per l'associazione.
  • La valutazione degli indizi (intercettazioni, riscontri documentali) è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione e non sostituisce il proprio apprezzamento degli elementi probatori salvo vizi di diritto o illogicità manifesta.
  • In sede di impugnazione per cassazione è necessario dimostrare specifici vizi di diritto o gravi vizi logici nella motivazione: la mera dissociazione dalla valutazione compiuta dal giudice non è sufficiente.
  • La distinzione tra efficacia dimostrativa degli indizi e loro interpretazione appartiene al giudice di merito; il difensore deve segnalare e provare omissioni o contraddizioni rilevanti nella motivazione per ottenere accoglimento in Cassazione.
  • Quando il Tribunale ridetermina la misura cautelare (es. sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari), la qualificazione del ruolo dell'indagato nell'ambito dell'associazione influisce sulla valutazione del pericolo di fuga, inquinamento, o reiterazione del reato e sulla misura adottabile.

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