Sentenza n. 1358/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di esito negativo della VIA integrata con la valutazione di incidenza ambientale, parere istruttorio conclusivo non favorevole e atti connessi relativi a un progetto di impianto fotovoltaico a terra da 22 MWp
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto regionale che aveva concluso negativamente la procedura di VIA, integrata con la VINCA di livello II, nell'ambito del procedimento PAUR relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio comunale interessato. Sono stati inoltre impugnati il parere istruttorio conclusivo non favorevole della Commissione Tecnica Specialistica, il precedente parere interlocutorio intermedio, i verbali delle conferenze di servizi, gli atti preparatori e, ove occorrente, una direttiva regionale. Il ricorso era corredato da istanza cautelare. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame, ravvisando, a una sommaria delibazione, la fondatezza dei motivi n. 6 e n. 8 e ordinando la riattivazione del procedimento, l'assegnazione alla società di un termine per integrare gli elaborati grafici e progettuali e lo studio di incidenza relativo al sito Natura 2000 interessato, nonché la riformulazione del giudizio di compatibilità ambientale alla luce delle criticità indicate nell'ordinanza.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riaperto l'istruttoria. La Commissione Tecnica Specialistica ha espresso un nuovo parere favorevole sulla compatibilità ambientale, sulla conformità del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo e sulla valutazione di incidenza. Successivamente la Regione ha annullato il precedente decreto di VIA negativa, ha espresso positivamente la VIA e, dopo il rilascio del titolo ambientale, ha concluso il procedimento con un PAUR positivo. Il TAR ha ritenuto che la rinnovata attività amministrativa non costituisse un mero adempimento esecutivo dell'ordinanza cautelare, ma una nuova e autonoma valutazione tecnico-discrezionale, idonea a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale della ricorrente. Poiché la società ha conseguito il bene della vita perseguito, il Collegio ha dichiarato, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della complessità dei profili tecnici e giuridici della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il remand è una tecnica di tutela cautelare che rimette in gioco l’assetto di interessi definiti con il provvedimento impugnato e restituisce all’Amministrazione l’intero potere decisionale iniziale con l’unico vincolo di eliminare i vizi riconosciuti fondati in sede di delibazione sommaria dal giudice cautelare.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, l'Amministrazione rinnova autonomamente la propria valutazione e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
art. 23 d.lgs. 152/2006
La VIA relativa al progetto era stata inizialmente conclusa negativamente e, all'esito del riesame, positivamente.
art. 25 d.lgs. 152/2006
La Regione ha adottato il provvedimento conclusivo della VIA e, dopo il riesame, ha ritenuto positivamente esperita la procedura.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Il procedimento di VIA era inserito nella procedura di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).
art. 5 d.P.R. 357/1997
La VIA era integrata con la valutazione di incidenza ambientale, inizialmente negativa e successivamente favorevole.
art. 24, comma 3, d.P.R. 120/2017
Il nuovo parere della Commissione Tecnica Specialistica ha espresso valutazione favorevole sulla conformità del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Massime di principio
- Il remand disposto dal giudice amministrativo in sede cautelare restituisce all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, imponendole soltanto di eliminare i vizi ritenuti prima facie fondati; l'Amministrazione può quindi pervenire anche allo stesso esito dispositivo, purché sulla base di una diversa motivazione o di un procedimento rinnovato conforme alle indicazioni giudiziali.
- Il riesame conseguente a un'ordinanza cautelare propulsiva comporta una riedizione completa del procedimento e non determina necessariamente l'obbligo dell'Amministrazione di adottare un contenuto decisorio favorevole al ricorrente.
- Quando, in esito al riesame autonomamente svolto dall'Amministrazione, il provvedimento impugnato viene rimosso e il ricorrente ottiene il bene della vita perseguito, viene meno l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
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