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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46001/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile il suo riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del 20/5/2024 emesso dalla Procura europea. Le censure principali erano: (i) violazione dell'art. 309, comma 9-bis e 125 c.p.p. per il rigetto, ritenuto apparente, della richiesta di differimento dell'udienza (la difesa sosteneva che il Tribunale avrebbe potuto solo verificare la non pretestuosità e attinenza della richiesta e che avrebbe dovuto disporre il rinvio da 5 a 10 giorni); (ii) violazione degli artt. 309 e 125 c.p.p. per la mancata integrazione degli atti con i decreti autorizzativi delle intercettazioni (art. 267 c.p.p.), necessari secondo la difesa per valutare la loro utilizzabilità; (iii) vizio di motivazione e superamento dei limiti dell'art. 591 c.p.p.: la difesa contestava la legittimità, la carenza motivazionale del decreto e la natura meramente esplorativa del sequestro, nonché la trattenuta della copia forense e l'ampiezza delle parole chiave indicate per la ricerca sui dispositivi informatici.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Sul punto relativo al differimento dell'udienza (art. 309, comma 9-bis) ha confermato che il Tribunale deve verificare soltanto se la richiesta indichi ragioni collegabili a esigenze di difesa sostanziale e non siano pretestuose; nel caso concreto il Tribunale del riesame ha motivatamente ritenuto che non sussistessero giustificati motivi. Quanto all'acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, la Corte ha ritenuto coerente la valutazione del Tribunale: la difesa aveva chiesto i decreti in funzione di valutazioni sul fumus e sulla pertinenzialità, non per impugnare la legittimità formale delle intercettazioni, e la lettura dei passaggi richiamati dal P.M. era ritenuta sufficiente. Sulla presunta inammissibilità del riesame per carenza di interesse il Tribunale ha correttamente riscontrato l'assenza di interesse dell'indagata, pur affrontando anche il merito e ritenendo il decreto del 20/5/2024 adeguatamente motivato. In particolare, è stato ritenuto che: gli elementi indiziari sono indicati in modo idoneo a giustificare ulteriori indagini; il decreto conteneva modalità esecutive e criteri (parole chiave, indicazioni sulla documentazione da cercare) sufficienti a circoscrivere la ricerca e ad evitare carattere meramente esplorativo; i criteri di proporzionalità e adeguatezza risultavano rispettati. Pertanto il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9-bis c.p.p.

    Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi

    Il tribunale non sindaca la qualità delle ragioni poste dalla difesa ma accerta solo la loro esistenza, attinenza ad esigenze di difesa sostanziale e non pretestuosità; il suo potere discrezionale riguarda unicamente la durata del rinvio (5-10 giorni).

  • art. 125 c.p.p.

    Richiami procedurali relativi alle forme e termini del processo; utilizzato nel ricorso per questioni di rito connesse alle ordinanze interlocutorie.

  • art. 267 c.p.p.

    Norma sulle autorizzazioni e atti relativi alle intercettazioni: la trasmissione integrale dei decreti autorizzativi non è sempre necessaria al Tribunale del riesame se le esigenze difensive possono essere soddisfatte con le parti di conversazione richiamate dal pubblico ministero.

  • art. 271 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della utilizzabilità delle intercettazioni; la verifica sulla utilizzabilità può rilevare in altri rimedi ma non impone automaticamente l'integrazione degli atti nel riesame del sequestro probatorio.

  • art. 253 c.p.p.

    Riguarda la pertinenzialità e il corpo del reato: il decreto di sequestro deve indicare la strumentalità/pertinenzialità degli elementi ricercati, ed il requisito è modulato in relazione al tipo di illecito e alla natura dei beni.

  • art. 591 c.p.p.

    Limita il sindacato sul decreto cautelare al riesame; la corte ha richiamato i limiti del controllo e che non è consentito al riesame svolgere un giudizio di merito completo sugli elementi di fatto.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma menzionata come riferimento della impugnazione originaria avverso il sequestro probatorio; nel quadro del giudizio di legittimità si è focalizzato il corretto esercizio dei rimedi previsti.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato per i limiti di sindacato della Cassazione (assenza radicale o mera apparenza della motivazione) nelle impugnazioni avverso ordinanze del riesame.

Massime di principio

  • Art. 309, comma 9-bis: la richiesta di differimento va valutata sotto il profilo dell'esistenza, attinenza alle esigenze difensive e non pretestuosità; il giudice non entra nel merito delle ragioni addotte ma decide solo sulla sussistenza di "giustificati motivi" e sulla durata del rinvio.
  • Integrazione degli atti con decreti autorizzativi di intercettazione: il tribunale non è tenuto a ordinare sempre la trasmissione integrale dei decreti autorizzativi se le esigenze difensive possono essere soddisfatte con le parti di conversazione presenti negli atti; la richiesta di acquisizione dei decreti va interpretata in base al concreto oggetto della domanda difensiva (fumus vs. legittimità formale).
  • Limiti del riesame del decreto di sequestro probatorio: il riesame verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini e il vincolo probatorio, non può trasformarsi in un sindacato di merito sulla fondatezza dell'accusa.
  • Sequestro di dispositivi informatici: il decreto deve indicare criteri selettivi (es. parole chiave, ambito tematico, modalità di copia forense) volti a circoscrivere la ricerca e prevenire attività meramente esplorative; la genericità va valutata nel suo contesto e in relazione al tipo di illecito.
  • Trattenuta della copia forense dopo dissequestro e nuovo sequestro: l'eventuale comportamento della polizia giudiziaria non impugnabile tramite riesame va rimesso ai rimedi specifici (richiesta di restituzione al PM, opposizione al G.I.P., ricorso per cassazione), non in un sindacato del riesame che ha limiti di interesse e di merito.
  • Controllo della Corte di Cassazione su ordinanze del riesame: è limitato ai profili di nullità o alla radicale assenza/mera apparente motivazione; non può sostituirsi al giudizio di merito che compete alle sedi di merito.

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