Cassazione Civile, Ordinanza n. 19596/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2015 emesso nei confronti di una società immobiliare, con recupero dell’imposta per fatture ritenute oggettivamente inesistenti, e da un separato atto di contestazione con cui l’Ufficio irrogava la sanzione prevista per l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva respinto il ricorso della società, ritenendo esistenti le violazioni e applicabile il raddoppio dei termini per la pendenza del procedimento penale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, invece, aveva accolto l’appello della società, affermando che la sanzione non fosse collegata al tributo e fosse quindi soggetta al termine quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997, con conseguente decadenza dell’Amministrazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, dell’art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 e degli artt. 17 e 20 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la sanzione fosse invece collegata al tributo e soggetta ai termini propri dell’accertamento tributario, compreso il raddoppio in presenza di reati tributari. La società resistente ha replicato che, se la sanzione fosse scollegata dal tributo, sarebbe decaduta l’Amministrazione; se invece fosse collegata al tributo, sarebbe stata illegittima perché non contestata contestualmente all’avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. In motivazione ha affermato che la sanzione per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è una sanzione sostanzialmente collegata al tributo, perché presuppone una violazione che incide sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta. Di conseguenza, non si applica il termine quinquennale di cui all’art. 20 d.lgs. 472/1997, ma il termine previsto per l’accertamento del tributo, con il relativo raddoppio in presenza di fatti costituenti reato tributario. Tuttavia, ha anche chiarito che l’erronea adozione del procedimento ordinario invece di quello contestuale ex art. 17 d.lgs. 472/1997 non determina nullità dell’atto, in assenza di espressa previsione normativa e di un concreto pregiudizio difensivo dedotto dal contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione, per violazione di legge.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il termine di accertamento e per la disciplina del raddoppio connesso ai reati tributari.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012
Norma che prevede la sanzione per l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, pari al 25% dell’ammontare dei componenti negativi.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
«le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica»
Le sanzioni collegate al tributo sono quelle relative a violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta; in tal caso l’irrogazione deve avvenire contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
Disciplina il procedimento ordinario di contestazione delle sanzioni, ritenuto però non applicabile alle sanzioni collegate al tributo nel testo ratione temporis vigente.
art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
Termine quinquennale invocato dalla CTR, ritenuto non applicabile alle sanzioni sostanzialmente collegate al tributo.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
La nullità del provvedimento amministrativo non si trasporta automaticamente nel diritto tributario; occorre una previsione espressa o un vizio essenziale rilevante.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per giustificare il diniego di riunione dei giudizi in nome della ragionevole durata del processo.
art. 331 c.p.p.
Richiamato ai fini del raddoppio dei termini in presenza di fatti che impongono obbligo di denuncia come reati tributari.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 17 d.lgs. 472/1997, sono "collegate al tributo" le sanzioni relative a violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta; non basta che la condotta ostacoli l’attività di controllo dell’Ufficio.
- Quando la violazione sostanziale è collegata al tributo, la sanzione va irrogata con il procedimento contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, secondo il regime speciale previsto dalla disciplina tributaria.
- L’erronea scelta del procedimento di irrogazione della sanzione non determina automaticamente nullità dell’atto tributario, se la legge non la prevede espressamente e se il vizio non produce una rilevante divergenza dal modello normativo né un concreto pregiudizio difensivo.
- Per le sanzioni collegate al tributo non opera il termine quinquennale residuale dell’art. 20 d.lgs. 472/1997, ma il termine proprio dell’accertamento del tributo cui la sanzione accede, comprensivo dell’eventuale raddoppio previsto dalla disciplina applicabile in presenza di reati tributari.
- Nel giudizio di cassazione, la riunione con altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima vicenda va disposta solo se vi siano specifiche ragioni di economia processuale idonee a compensare il ritardo derivante dall’accorpamento.
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