Cassazione Civile, Ordinanza n. 33141/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un lodo arbitrale che aveva definito un conflitto insorto tra due società legate da un contratto di concessione di vendita e da un contratto di assistenza stipulati nella stessa data, entrambi contenenti clausole compromissorie. La società ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte d'appello il lodo arbitrale; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi, ma dalla decisione emerge che il rilievo decisivo ha riguardato il deposito del ricorso: la sentenza impugnata era stata notificata via PEC, e tuttavia la ricorrente non aveva depositato, insieme al ricorso, copia cartacea del messaggio PEC e degli allegati con attestazione di conformità del difensore destinatario della notificazione, come richiesto per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notifica. La ricorrente sosteneva comunque la cassazione della sentenza di appello; il Pubblico Ministero aveva chiesto l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo, con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, a fronte di una notificazione telematica della sentenza impugnata, non era stato depositato nei termini il necessario supporto cartaceo del messaggio PEC con gli allegati né l'attestazione di conformità sottoscritta autograficamente da uno dei difensori destinatari della notifica. È stato quindi applicato l'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione
Quando la sentenza impugnata è stata notificata via PEC, il ricorrente deve depositare la documentazione necessaria a dimostrare la notifica e la conformità delle copie analogiche agli originali digitali; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico
Per le notifiche telematiche, il difensore può estrarre copia cartacea del messaggio PEC e degli allegati e attestarne la conformità agli originali digitali mediante sottoscrizione autografa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, il ricorrente per cassazione deve depositare nel termine la copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata e dei relativi allegati, con attestazione di conformità agli originali digitali sottoscritta dal difensore destinatario della notifica.
- L'onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. non è assolto con il solo deposito della copia della sentenza estratta dal fascicolo informatico, quando la notificazione sia avvenuta telematicamente.
- La mancanza della documentazione richiesta per la prova della notificazione telematica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
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