Ordinanza n. 3318/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
Una società privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 11489/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di merito dell’appello. La domanda cautelare è stata esaminata nella fase di sommaria delibazione, anche in continuità con un precedente decreto cautelare monocratico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare nelle more della decisione di merito e ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata. L’accoglimento è stato motivato esclusivamente dalla sussistenza del danno grave e irreparabile derivante dall’interruzione dell’attività dell’impresa durante il tempo necessario alla definizione dell’appello. L’ordinanza non contiene una valutazione positiva espressa del fumus boni iuris e non decide i motivi di merito. La trattazione del merito è stata fissata alla pubblica udienza da individuarsi con separato decreto, per il primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare in appello; l’ordinanza dispone la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata può essere concessa, anche nelle more della decisione di merito, quando sia ravvisato un danno grave e irreparabile derivante dalla protrazione degli effetti della sentenza o dall’interruzione dell’attività del richiedente.
- L’accoglimento cautelare fondato sul solo profilo del danno grave e irreparabile non comporta la definizione dei motivi di merito dell’appello, che restano riservati alla successiva fase cognitoria.
- Quando la sospensione cautelare della sentenza sia necessaria per evitare l’interruzione dell’attività nelle more del giudizio di merito, il giudice può sospenderne temporaneamente l’efficacia e fissare la trattazione dell’appello a una successiva udienza pubblica.
Come è indicizzato
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