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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05895/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La vicenda origina da un licenziamento disciplinare intimato a un dipendente da un ente pubblico economico/ente di edilizia residenziale. Il lavoratore aveva già visto confermata, in primo grado e in appello, la legittimità del recesso; la Corte di cassazione aveva poi rigettato il suo ricorso per cassazione. Con l’ordinanza qui esaminata il lavoratore propone revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto nel dichiarare inammissibile il quarto motivo del precedente ricorso. Quel motivo contestava la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la violazione del principio di terzietà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, deducendo che contestazioni, procedimento e sanzioni erano stati gestiti dal direttore generale, il quale era anche a capo della struttura amministrativa di assegnazione del dipendente. Il ricorrente insisteva sul fatto che un ordine di servizio avrebbe mostrato l’assegnazione a un ufficio affidato alla responsabilità diretta del direttore generale, e lamentava che tale documento non fosse stato adeguatamente valorizzato. La Cassazione, tuttavia, osserva che la censura in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non a denunciare un errore revocatorio percettivo; inoltre ribadisce che il motivo precedente era già inammissibile perché formulato come violazione di legge ma diretto in sostanza contro l’accertamento di fatto del giudice di merito. In sostanza il ricorrente tenta di trasformare una critica al merito in un preteso errore di fatto della Corte di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che non vi sia alcun errore di fatto risultante dagli atti, perché la precedente pronuncia di legittimità non aveva omesso un fatto storico decisivo, ma aveva espresso una valutazione giuridica sulla non proponibilità in cassazione di una censura volta a riesaminare l’accertamento di merito. La Corte sottolinea che il principio di terzietà dell’ufficio disciplinare attiene alla distinzione organizzativa tra ufficio procedente e struttura di appartenenza del dipendente, e che la critica del ricorrente si risolve nel contestare l’apprezzamento delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorso viene respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi ammessi dalla legge; nel caso concreto il rimedio è ritenuto inammissibile perché non fondato su un vero errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti; qui la Corte esclude che la doglianza riguardi un simile errore, trattandosi invece di una critica alla valutazione giuridica e di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto concreto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione, consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non consente di chiedere un nuovo apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un errore nella valutazione delle prove, ma la Corte rileva che la doglianza maschera una richiesta di riesame del fatto.

  • art. 375, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio nei casi previsti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina il procedimento camerale nel giudizio di cassazione.

  • art. 380-ter, comma 1, c.p.c.

    Ulteriore norma sul rito camerale applicabile al ricorso trattato in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    Viene richiamato per individuare la disciplina processuale applicabile ratione temporis al procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione di fatto o delle prove compiuta dal giudice, né per riproporre sotto altra veste un motivo di ricorso per cassazione già ritenuto inammissibile.
  • Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando si contesti l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la censura riguarda la ricostruzione del fatto sulla base degli atti, essa esula dal n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e, dopo la riforma, non può essere veicolata se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Nel procedimento disciplinare lavoristico, il principio di terzietà dell'UPD richiede la distinzione organizzativa tra l'ufficio procedente e la struttura nella quale opera il dipendente, non essendo necessario che il soggetto procedente sia del tutto estraneo all'amministrazione datrice.
  • Quando il ricorrente deduce un'erronea applicazione della legge ma, in concreto, mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
  • L'errore revocatorio presuppone un fatto storico pacifico, decisivo e oggettivamente risultante dagli atti, che la Corte abbia supposto inesistente o inesistente supponendo esistente; non ricorre quando la decisione impugnata si fondi su una valutazione giuridica della portata delle censure.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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