Cassazione Civile, Ordinanza n. 21189/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2008 emesso dal Comune per differenza d’imposta rispetto a una rendita catastale proposta in procedura DOCFA dall’Autorità portuale, proprietaria e intestataria catastale delle aree. La società concessionaria sosteneva l’illegittimità dell’atto per mancata notificazione della rendita/classamento e per essere rimasta estranea alla procedura DOCFA. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo sufficiente, per invalidare l’accertamento, la mancata partecipazione del soggetto passivo alla formazione della rendita. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione/falsa applicazione dell’art. 74 l. 342/2000, assumendo che la notifica non fosse necessaria poiché la rendita proposta non era stata modificata, e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che l’imposta era stata calcolata sulla base della rendita proposta dall’Autorità portuale, non rettificata dall’Agenzia del territorio e quindi divenuta definitiva. In via preliminare il Comune ha inoltre contestato l’eccezione di acquiescenza/giudicato interno sollevata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. Ha poi accolto i motivi di ricorso nei limiti della motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché accerti un dato decisivo non esaminato dal giudice di merito: se la società concessionaria fosse effettivamente intestataria catastale delle partite immobiliari interessate e quindi legittimata a ricevere la notificazione dell’atto di attribuzione o modifica della rendita. La Corte ha ribadito che, in tema di ICI, la notifica della rendita al concessionario è necessaria solo se questi risulti intestatario catastale del bene e sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
richiamato solo per escludere l’acquiescenza dedotta dalla controricorrente; la Corte ritiene che la sentenza di appello non fosse coperta da acquiescenza nella parte rilevante
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione al giudicato interno eccepito dalla controricorrente
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla notificazione ai soggetti intestatari della partita; in tema di ICI la notifica al concessionario è necessaria se questi risulti intestatario catastale del bene e sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato quale parametro degli obblighi informativi gravanti sull’Amministrazione nei confronti del contribuente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo per violazione/falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
base del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- In tema di ICI, l’efficacia dell’attribuzione o modifica della rendita catastale presuppone la notificazione dell’atto ai soggetti intestatari della partita catastale, e tale onere informativo grava sull’Amministrazione competente.
- Il concessionario di un’area demaniale può dolersi della mancata notificazione della rendita catastale solo se risulti, per gli immobili tassati e al momento rilevante, intestatario catastale della partita ed estraneo alla procedura DOCFA.
- L’annullamento dell’avviso di accertamento non può essere disposto in modo automatico sulla sola base della mancata partecipazione del contribuente alla procedura DOCFA, occorrendo verificare il presupposto della sua qualità di intestatario catastale.
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile l’eccezione di acquiescenza quando il ricorso investe la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non un capo ormai definitivamente accettato.
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