Ordinanza n. 959/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio del 11.11.2025, protocollo n.-OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha contestato, per difetto di prova, le disponibilità finanziarie, reddituali e patrimoniali dichiarate nel ricorso come possedute dal ricorrente e dal padre, compreso il reddito mensile paterno indicato in euro 8.800,00. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, in vista della fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di visto. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, il quale dovrà depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, la documentazione corredata da traduzione giurata comprovante le disponibilità finanziarie, reddituali e patrimoniali indicate nel ricorso, riferite sia al ricorrente sia al padre. Il mancato adempimento è espressamente sanzionato con l'improcedibilità del gravame. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 27 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del procedimento cautelare disciplinato dall'art. 55 c.p.a.; il giudice ha preso atto della rinuncia alla misura cautelare senza pronunciarsi sulla sua concessione o sul suo diniego.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un diniego amministrativo richiede la verifica di circostanze di fatto contestate dall'Amministrazione, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico della parte che ha allegato tali circostanze, prescrivendo il deposito della relativa documentazione e, se necessario, della traduzione giurata.
- L'ordine istruttorio può essere assistito dall'espressa previsione che il mancato adempimento entro il termine assegnato comporti l'improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia alla domanda cautelare deve essere presa d'atto dal giudice e non determina la definizione della domanda principale, che può proseguire mediante fissazione dell'udienza pubblica di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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