Ordinanza n. 3939/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’articolo 2 (Disposizioni finali) del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024; -della comunicazione di esito negativo, trasmessa via PEC in data 19 febbraio 2026, dell’istanza di Contratto di Sviluppo “Hotel Han Der Stachelburg GMBH s.r.l.”, eventualmente previa disapplicazione del richiamato articolo 2; -di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. Per la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al suddetto Contratto di Sviluppo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse meramente economico e non irreversibile; di conseguenza, non ha ravvisato un periculum in mora adeguatamente dimostrato, necessario per la concessione della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: articolo 2 del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024 e comunicazione PEC del 19 febbraio 2026 recante l’esito negativo dell’istanza di Contratto di Sviluppo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente e soggetto gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’articolo 2 del decreto ministeriale del 6 novembre 2024, la comunicazione di esito negativo della loro istanza di Contratto di Sviluppo e gli atti connessi e conseguenti. Hanno inoltre chiesto la declaratoria del diritto a essere ammessi al Contratto di Sviluppo, eventualmente previa disapplicazione dell’articolo 2 del decreto. Nella fase cautelare hanno dedotto l’esigenza di sospendere gli effetti del rigetto dell’istanza di accesso al contributo, prospettando un pregiudizio derivante dalla mancata ammissione al beneficio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato sull’assenza di un periculum in mora dimostrato.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e non meramente economico, oppure comunque non reversibile; la prospettazione di una perdita patrimoniale suscettibile di reintegrazione non dimostra, di per sé, il periculum in mora.
- Quando il pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato è esclusivamente economico e non presenta effetti irreversibili, la domanda cautelare deve essere respinta in assenza di specifici elementi che dimostrino l’irreparabilità del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 1580/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 362/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 364/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 365/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 366/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 367/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →