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Ordinanza

Ordinanza n. 3939/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’articolo 2 (Disposizioni finali) del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024; -della comunicazione di esito negativo, trasmessa via PEC in data 19 febbraio 2026, dell’istanza di Contratto di Sviluppo “Hotel Han Der Stachelburg GMBH s.r.l.”, eventualmente previa disapplicazione del richiamato articolo 2; -di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. Per la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al suddetto Contratto di Sviluppo;

Giustizia amministrativa202606764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse meramente economico e non irreversibile; di conseguenza, non ha ravvisato un periculum in mora adeguatamente dimostrato, necessario per la concessione della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: articolo 2 del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024 e comunicazione PEC del 19 febbraio 2026 recante l’esito negativo dell’istanza di Contratto di Sviluppo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente e soggetto gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’articolo 2 del decreto ministeriale del 6 novembre 2024, la comunicazione di esito negativo della loro istanza di Contratto di Sviluppo e gli atti connessi e conseguenti. Hanno inoltre chiesto la declaratoria del diritto a essere ammessi al Contratto di Sviluppo, eventualmente previa disapplicazione dell’articolo 2 del decreto. Nella fase cautelare hanno dedotto l’esigenza di sospendere gli effetti del rigetto dell’istanza di accesso al contributo, prospettando un pregiudizio derivante dalla mancata ammissione al beneficio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato sull’assenza di un periculum in mora dimostrato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e non meramente economico, oppure comunque non reversibile; la prospettazione di una perdita patrimoniale suscettibile di reintegrazione non dimostra, di per sé, il periculum in mora.
  • Quando il pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato è esclusivamente economico e non presenta effetti irreversibili, la domanda cautelare deve essere respinta in assenza di specifici elementi che dimostrino l’irreparabilità del danno.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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